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LE LICENZE FREE E OPEN SOURCE:

LA VIOLAZIONE DELLA LICENZA

 (20 luglio 2008)

   1) Le licenze software “open source” sono le licenze che godono della gratuità per l’utente licenziatario, nel senso della libertà di copiare il programma, cederlo, modificarlo per creare e distribuire opere derivate e accedere al codice segreto.  Queste libertà tuttavia non sono incondizionate, e l’utente si deve comunque attenere ad alcuni principi che le regolano.

   Le licenze “free software” e “ open source” garantiscono questa libertà,  ed anche prevedono la clausola “copyleft”, in virtù della quale la distribuzione del programma può avvenire solo nei termini della licenza originaria. Ciò significa che l’utente deve garantire anche agli altri l’accesso al software, non può limitarne la diffusione, né farlo proprio, ma deve garantire anche agli altri lo stesso diritto che ha ricevuto.

   2) Quando è violata una licenza “free open source”, il licenziante usa il rimedio di copyright infrigment, ossia richiede al Giudice di pronunciare un provvedimento inibitorio a carico del licenziatario, il licenziate aziona dunque i rimedi legali contrattuali.

   La licenza GPL (General Public License) prevede che ci siano determinate responsabilità se sono distribuite delle copie di software, o anche se sono modificate:  la responsabilità di rispettare la libertà degli altri.  l’art. 8 della GPL stabilisce che la licenza si risolva automaticamente nel caso di violazione delle sue disposizioni. Per l’utilizzo di software, si devono rispettare le condizioni contrattuali della GPL, pena la sua risoluzione automatica e da quel momento gli atti compiuti dall’utente devono essere considerati illeciti per non possedere “l’idonea autorizzazione a utilizzare il software da parte del suo titolare”.

3) Regole processuali -  Secondo l’art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in mancanza di scelta delle parti, il Giudice competente deve identificare la legge applicabile nel diritto più strettamente collegato al contratto.

   In conformità con la giurisprudenza del caso “Shevill”, l’art. 8 del regolamento Roma II, conosciuto anche come “il principio territoriale”, prevede “che ciascun paese può applicare la sua legge nella violazione del diritto di proprietà , quale è in vigore nel suo territorio (Proposal for a regulation of the concil on the law applicable to non – contractual obligations) (“Rome II”).

   L’art. 8 si applica nel principio “ la lex loci protectionis” entro i limiti dei poteri attribuiti al Giudice della sua legge processuale, anche ai “provvedimenti che possono essere presi da un Giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento”.

   Nella violazione del diritto d’autore del titolare di software licenziato ai sensi della GPL e se distribuito, i Giudici competenti ai sensi dell’art. 2, regolamento CE n. 44/2007, hanno applicato il diritto identificabile ai sensi delle norme di conflitto, risolvendo le controversie in esame alla luce della legge dello Stato nel quale la violazione era stata posta in essere, “che nei casi di specie coincideva con il loro diritto Nazionale”.

   La regolamentazione delle licenze “free e open source” ha dunque una natura mista, determinata dalle conseguenze sul piano del diritto Internazionale e processuale.

 

                                                                                  Dr.ssa Maria Raluca Marginean