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LE
LICENZE FREE E OPEN SOURCE: LA VIOLAZIONE DELLA LICENZA 1) Le licenze software “open source” sono le licenze che godono della gratuità per l’utente licenziatario, nel senso della libertà di copiare il programma, cederlo, modificarlo per creare e distribuire opere derivate e accedere al codice segreto. Queste libertà tuttavia non sono incondizionate, e l’utente si deve comunque attenere ad alcuni principi che le regolano. Le licenze “free software” e “ open source” garantiscono questa libertà, ed anche prevedono la clausola “copyleft”, in virtù della quale la distribuzione del programma può avvenire solo nei termini della licenza originaria. Ciò significa che l’utente deve garantire anche agli altri l’accesso al software, non può limitarne la diffusione, né farlo proprio, ma deve garantire anche agli altri lo stesso diritto che ha ricevuto. 2) Quando è violata una licenza “free open source”, il licenziante usa il rimedio di copyright infrigment, ossia richiede al Giudice di pronunciare un provvedimento inibitorio a carico del licenziatario, il licenziate aziona dunque i rimedi legali contrattuali. La licenza GPL (General Public License) prevede che ci
siano determinate
responsabilità se sono distribuite
delle copie di software, o anche se sono modificate: la
responsabilità di rispettare la
libertà degli altri. l’art.
8 della GPL
stabilisce che la licenza si risolva automaticamente nel caso di
violazione
delle sue disposizioni. Per l’utilizzo di software, si devono
rispettare le condizioni contrattuali della
GPL, pena
la sua risoluzione automatica e da quel momento gli atti compiuti
dall’utente
devono essere considerati illeciti per non possedere “l’idonea
autorizzazione a utilizzare il software da parte del suo
titolare”. 3)
Regole
processuali - Secondo
l’art. 4 della
Convenzione di Roma del 19 giugno In
conformità con la giurisprudenza del caso
“Shevill”,
l’art. 8 del regolamento
Roma II, conosciuto anche come “il
principio territoriale”, prevede “che
ciascun paese può applicare la sua legge nella violazione
del diritto di
proprietà , quale è in vigore nel suo territorio
(Proposal for a regulation of the concil on
the law applicable to non – contractual
obligations) (“Rome II”). L’art. 8 si applica nel principio “ la lex loci protectionis” entro i limiti dei poteri attribuiti al Giudice della sua legge processuale, anche ai “provvedimenti che possono essere presi da un Giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento”. Nella violazione
del diritto d’autore del
titolare di software licenziato ai sensi della GPL e se distribuito, i
Giudici
competenti ai sensi dell’art. 2, regolamento CE n. 44/2007,
hanno applicato il
diritto identificabile ai sensi delle norme di conflitto, risolvendo le controversie in esame alla luce della
legge dello Stato
nel quale la violazione era stata posta in essere, “che
nei casi di
specie coincideva con il loro diritto Nazionale”. La regolamentazione delle licenze “free e open source” ha dunque una natura mista, determinata dalle conseguenze sul piano del diritto Internazionale e processuale. Dr.ssa Maria Raluca Marginean |