ASILO POLITICO
L. 16 giugno 1997, n. 178 - (Pubblicata nella
Gazz. Uff. 24 giugno 1997, n. 145).
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della
convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alle conseguenze
dell'entrata in vigore della convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
3. 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegato
PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
CONVENZIONE DI DUBLINO AL RIGUARDO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA
CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN
Gli Stati parte del presente protocollo,
visto l'articolo 142 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese, cui hanno aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna
e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991 e la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, relativa alla
eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990
(convenzione di applicazione del 1990),
ritenendo che la convenzione relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame delle
domande di asilo presentate negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno
1990 è una convenzione conclusa tra gli Stati membri delle Comunità europee in vista della
realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 142.1 della convenzione di
applicazione del 1990,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
A decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per
l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata
a Dublino il 15 giugno 1990, cessano di essere applicabili le disposizioni del capitolo 7 del titolo II,
nonché le definizioni di «domanda di asilo», «richiedente l'asilo» e «esame di una domanda d'asilo» che
figurano all'articolo 1 della convenzione di applicazione del 1990.
Articolo 2
Il presente protocollo non può formare oggetto di riserve.
Articolo 3
1. Il presente protocollo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica,
approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo;
quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali la
convenzione di applicazione del 1990 è entrata in vigore.
Per gli altri Stati, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei loro
strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore del
presente protocollo conformemente a quanto stabilito al comma precedente.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti
contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo.
Fatto a Bonn, il ventisei aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, nelle lingue
francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste
lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo,
che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.