Sentenza
nr. 1398 del Tar Puglia, sez Lecce del 19 maggio 2008
1)
In base all’art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008 - recante
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato – il quale attribuisce
espressamente all’A.G.O. la giurisdizione in materia di
impugnazione
del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato), il ricorso
avverso il diniego di asilo politico và proposto al
Tribunale Ordinario
2) va
dichiarato Illegittimo il rifiuto del permesso di
soggiorno per asilo politico in presenza di motivi umanitari.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
Registro Decreti: 1398/2008
Registro Generale: 1698/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di
Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore
SILVIA CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1698/2005, proposto
da SULEMAN AMUHU,
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Centonze ed
elettivamente
domiciliato presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via G. Toma, 45,
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e
QUESTURA DI
LECCE, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con domicilio
eletto ope
legis presso la sede della stessa, in LECCE, VIA F. RUBICHI, 23
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento adottato dal Questore di Lecce in data 8.4.2005, e
notificato al ricorrente in data 4.7.2005, recante il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale, ivi
incluso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato politico emesso dalla Commissione Centrale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato in data 17.3.2005, anche
questo notificato al ricorrente in data 4.7.2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni
intimate;
Visti il decreto presidenziale 12.10.2005, n. 1189, e
l’ordinanza
collegiale 27.10.2005, n. 1321, recanti l’accoglimento della
domanda
cautelare;
Uditi nella pubblica udienza del 26 marzo 2008 il relatore, Primo Ref.
Tommaso Capitanio, e, per le parti, l’avv. Colella, in
sostituzione
dell’avv. Centonze, e l’avv. dello Stato Libertini.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. Amuhu Suleman, cittadino sudanese (originario, in
particolare, della regione del Darfur) impugna il provvedimento con il
quale il Questore di Lecce ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno presentata a suo tempo dal ricorrente (e
ciò in
conseguenza del fatto che la speciale Commissione Centrale per il
Riconoscimento dello Status di rifugiato aveva deciso di non
riconoscere al ricorrente il suddetto status), nonché il
presupposto
diniego di riconoscimento dello status di rifugiato.
Questi i motivi a sostegno della richiesta di annullamento degli atti
impugnati:
violazione
art. 3, comma 3, del DPR n. 394/1999 (il provvedimento di diniego non
è
stato tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario);
difetto
di motivazione e di istruttoria (la Questura ha fondato il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno unicamente sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato);
violazione
art. 19, comma 1, T.U. n. 286/1998 e s.m.i.;
violazione
art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo
che con l’ordinanza in epigrafe è stata accolta la
domanda cautelare,
alla pubblica udienza del 26 marzo 2008 la causa è stata
trattenuta per
la decisione di merito.
3. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
3.1. L’inammissibilità, ovviamente, concerne
l’impugnazione del diniego
di riconoscimento dello status di rifugiato, ed essa discende dal fatto
che in parte qua la controversia involge diritti soggettivi, e, come
tale, essa andava proposta davanti all’A.G.O. (vedasi, a
conferma di
quanto appena detto, l’art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008 -
recante
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato – il quale attribuisce
espressamente all’A.G.O. la giurisdizione in materia di
impugnazione
del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato).
3.2. Per il resto, invece, il ricorso va accolto, con conseguente
annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato
dalla Questura di Lecce.
Al riguardo, si deve osservare che il ricorrente è
originario della
regione sudanese del Darfur, la quale negli ultimi anni (e la cosa
costituisce fatto notorio, vista la risonanza che tali eventi hanno
avuto sui mass media di tutto il mondo. In ogni caso, in allegato al
ricorso è stata depositata documentazione che comprova la
gravissima
situazione esistente nel Paese africano) è stata teatro di
sanguinosi
scontri ed eccidi. Fra le vittime di tali accadimenti è
ricompreso il
fratello del ricorrente, a causa della religione professata.
Pertanto, pur non avendo il sig. Amuhu fornito la prova che le
persecuzioni di cui si è detto lo riguardavano uti singulus
(per la
qual cosa la Commissione Centrale gli ha negato lo status di
rifugiato), è evidente che egli, qualora dovesse far ritorno
in Sudan
potrebbe essere comunque vittima di atti di violenza e/o di torture.
Se così è, ne consegue che
l’Amministrazione ha violato il disposto
dell’art. 5, comma 6, del T.U. n. 286/1998, nella parte in
cui la norma
vieta il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno nel caso in cui
ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali assunti dall’Italia.
Nel caso di specie, non c’è dubbio che tali motivi
sussistano, per cui
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno va annullato.
4. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione e in parte accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio fra le parti.
Le competenze spettanti al difensore del ricorrente ed inerenti alle
spese per il patrocinio a spese dello Stato (a cui il sig. Amuhu
è
stato ammesso con deliberazione del Consiglio dell’Ordine
degli
Avvocati di Lecce del 29.7.2005) sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di
Lecce, in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 marzo
2008.
Antonio Cavallari Presidente
Tommaso Capitanio Estensore
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 19 |