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Studio
Legale Avv. Marco Pepe |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello proposto dal Ministero dell’interno in persona del
Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato con
domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
A. A. D. ,
rappresentato e difeso dagli avv.ti E. F. , F. T. e
S. C. con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima
in Roma via G. P. n. xx;
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria sede di Genova Sez. II n.
1045/2002.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 maggio
2008 relatore il Consigliere R. V.i. Udito l’avv.
dello Stato M.;
Ritenuto che la
controversia attinente al mancato riconoscimento dello status di
rifugiato politico ricade nella sfera di giurisdizione del giudice
ordinario, dal momento che la qualifica di rifugiato politico, ai sensi
della Commissione di Ginevra del 29 luglio 1951, costituisce, come
quella di avente diritto all’asilo di cui
all’articolo 10 comma 3,
Cost., una figura giuridica riconducibile alla categoria degli
“status”
e quindi dei diritti soggettivi
(giurisprudenza costante: per
tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3474 e 22 maggio
2007, n. 2593).
Considerato che,
pertanto, l’appello è fondato con la conseguenza
che deve essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per
carenza di giurisdizione.
Rilevato che le spese del giudizio
possono essere compensate tra le parti, per entrambi i gradi del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in
riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza
di giurisdizione amministrativa a conoscere del ricorso.
Spese compensate per entrambi i
gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
- Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
G.R. Presidente
B. Consigliere
D.
C. Consigliere
R.
C. Consigliere
R.
V.
Consigliere est.
Presidente
G. R.
Consigliere Segretario
R. V., G. .
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....28/08/2008
(Articolo 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione
M. R. O.
G. C.
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