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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
 
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
 
 
contro
A. A.  D. , rappresentato e difeso dagli avv.ti E. F. , F. T. e S. C. con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma via G. P.  n. xx;
 
 
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sede di Genova Sez. II n. 1045/2002.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 relatore il Consigliere R.  V.i. Udito l’avv. dello Stato M.;
 
Ritenuto che la controversia attinente al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico ricade nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la qualifica di rifugiato politico, ai sensi della Commissione di Ginevra del 29 luglio 1951, costituisce, come quella di avente diritto all’asilo di cui all’articolo 10 comma 3, Cost., una figura giuridica riconducibile alla categoria degli “status” e quindi dei diritti soggettivi
(giurisprudenza costante: per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2007, n. 3474 e 22 maggio 2007, n. 2593).
 
Considerato che, pertanto, l’appello è fondato con la conseguenza che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per carenza di giurisdizione.
 
Rilevato che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio.
 
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza di giurisdizione amministrativa a conoscere del ricorso.
 
Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
G.R. Presidente
B.    Consigliere
D. C.    Consigliere
R. C.    Consigliere
R. V.    Consigliere est.
 
Presidente
G. R.
Consigliere Segretario
R. V.,  G. .
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....28/08/2008
(Articolo 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione M. R. O.
G. C.