Decreto
Legge 25-6-2008 n. 112 -
convertito in
legge Legge 6 agosto 2008, n. 133 ("D.L. Brunetta")
Capo I
Innovazione
Art. 2. Banda larga
Art. 3. Start up
Art. 4. Strumenti innovativi di investimento
Art.
2. Banda larga
1.
Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attività.
2.
L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per
la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture
civili già esistenti di proprietà a qualsiasi
titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari
pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un
pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che
ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso,
è determinato dal giudice.
xxx
3.
Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di
installazione delle reti dorsali.
4.
L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla
normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5.
Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6.
La denuncia di inizio attività è sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
7.
Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
8.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato
alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica
o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'
comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche e le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11.
L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e
nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione
dell'inizio dell'attività al Comune.
12.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13.
Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal
medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più
favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14.
Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non
possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di
reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica,
ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del
patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che
tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di
cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15.
Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprietà privata, senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Art.
3. Start up
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis.
Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale
in società di cui all'articolo 5, escluse le
società semplici e gli enti ad esse equiparati, e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione
degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime
società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre
anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in società di cui
all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la
medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale
sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime,
sempreché si tratti di società costituite da non
più di tre anni.
6-ter.
L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in
ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei
cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la
realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili,
e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di
ricerca e sviluppo.». (7)
Art.
4. Strumenti innovativi di investimento
1.
Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione
di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato
tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le
ulteriori disposizioni di attuazione.
1-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la
gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può
essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla base di un adeguato sistema di verifica della
sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative,
nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti
beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere
la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via
sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali,
regionali e centrali per l’implementazione dei programmi
settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi
quelli di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, sui fondi
strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo
europeo per gli investimenti..
2.
Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a
carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai
sensi del comma 1.
|
_____________________
|