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La Mediazione delle controversie (aggiornato al 1.1.2011) La mediazione delle controversie è un sistema di risoluzione delle liti giudiziarie, alternativo al processo, in cui il cittadino, e non l'avvocato o il Giudice, viene posto al centro del procedimento. Il Mediatore non decide la controversia, ma assiste le parti, cercando con loro una soluzione conciliativa, avvalendosi non solo delle conoscenze giuridiche, ma anche di quelle sociologiche e psicologiche. La Mediazione sarà obbligatoria dal dal 20 marzo 2011, nei casi di una controversia in materia di:
- nella Direttiva Europea 52 del 2008 che rende obbligatorio per gli Stati membri e regola in via generale il procedimento di mediazione; - nella Legge 69 del 2009, articolo 60; che delega il Governo ad emanare norme regolamentari sulla mediazione - nel Dlgs n.28 del 4 marzo 2010; che attua l'art. 60 ed istituisce gli Organismi di mediazione. - nel DM 180 del 18 ottobre 2010, che costituisce il Regolamento degli Organi di Mediazione, ed ha reso obbligatorio l'esperimento della procedura di mediazione. La normativa di carattere generale va integrata con le norme sui requisiti per l'iscrizione nei Registri degli Organismi della Mediazione, previsti all'art. art. 4 comma 2 del DM.180 del 2010. Il DM 180/2010, prevede all'art.4 che gli Organismi della mediazione possiedano determinati requisiti: 1) la capacità finanziaria , per cui il richiedente deve possedere un capitale pari a quello necessario per la costituzione di una Società a responsabilità limitata; inoltre. è necessaria la dichiarazione del titolare dell'Organismo di mediazione di poter svolgere l'attività in almeno due regioni italiane. 2) la polizza assicurativa per un massimale non ionferiore ad euro 500 mila; 3) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998. Questo decreto legislativo si riferisce ai requisiti degli Amministratori di società che svolgono attività di intermediazione finanziaria, per i quali i requisiti di onorabilità sono stati raccolti nel DM 11.11.1998 (Regolamento per l'individuazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso le SIM, le società di gestione del risparmio e SICAV). 4) la trasparenza amministrativa e contabile ; 5) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza; 6) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque; 7) la sede dell'organismo. Altri requisiti sono previsti, allo stesso art. 4, per la figura dl Mediatore. La Mediazione italiana dunque è imperniata sugli Organismi di mediazione, che possono essere pubblici o privati, e sono sottoposti al controllo dello Stato. Il Ministero della Giustizia ha istituito un sito Internet ove spiega le finalità della mediazione e la procedura per accedervi . Il sito è visibile da questo LINK In materia bancaria, la legge n. 262 del 2005 ha introdotto con le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"", un nuovo art. 128 bis del T.U. in materia bancaria. La materia è stata regolata poi con la Delibera CICR 29 luglio 2008 e con Comunicato del 18 giugno 2009. La stessa Banca d'Italia ha svolto una analisi comparata sui sistemi ADR di risoluzione alternativa delle controversie con una pubblicazione " I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario: un’analisi comparata" a cura di Giuseppe Boccuzzi e con i contributi di: Giuseppe Boccuzzi, Marilisa Guida, Umberto Placanica, Andrea Sciotti, Alfonso Valsecchi. |
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