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Articolo 13 - D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. [n.d.r.: In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 novembre 1998, n. 468] Capo II Esponenti aziendali e partecipanti al capitale Art. 13. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali. 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto . 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3 . 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3 . [ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 novembre 1998, n. 468]. |
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