Reg. (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001.
Regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in
materia civile o commerciale.
Pubblicato nella G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 174. Entrato in vigore l'1
luglio 2001.
Epigrafe
Premessa
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
Articolo 2 - Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie.
Articolo 3 - Organo centrale.
Articolo 4 - Forma e contenuto della richiesta.
Articolo 5 - Lingue.
Articolo 6 - Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni.
Articolo 7 - Ricezione della richiesta.
Articolo 8 - Richieste incomplete.
Articolo 9 - Completamento della richiesta.
Articolo 10 - Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste.
Articolo 11 - Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti.
Articolo 12 - Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati
dell'autorità giudiziaria richiedente.
Articolo 13 - Misure coercitive.
Articolo 14 - Rifiuto di esecuzione.
Articolo 15 - comunicazione di ritardi.
Articolo 16 - Procedura successiva all'esecuzione della richiesta.
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19 - Modalità d'applicazione.
Articolo 20 - Comitato.
Articolo 21 - Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono
parti gli Stati membri.
Articolo 22 - Comunicazioni.
Articolo 23 - Riesame.
Articolo 24 - Entrata in vigore.
Allegato - Formulario A
Formulario BC,D,E,F,G,H,I,J (omissis)
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare
l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale
sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare
progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti
necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la
cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle
prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito
la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le
cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle
prove.
(4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.
(5) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il
miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore
dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5
del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto
articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per
il raggiungimento di tali obiettivi.
(6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli
Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione
dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in
materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri
dell'Unione europea.
(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o
commerciale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria di uno Stato
membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro,
l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della
trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio,
del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione
delle prove.
(8) Presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia
civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta
di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il
mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
(9) La rapidità della trasmissione della richiesta di esecuzione
dell'assunzione delle prove giustifica l'uso di qualsiasi mezzo
appropriato, ferma restando l'osservanza di determinate condizioni quanto
all'intelleggibilità e all'affidabilità del documento pervenuto. Per
garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di
esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante
un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro dell'autorità
giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le
stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche
per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.
(10) Una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe
essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile
soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte
dell'autorità giudiziaria richiesta, quest'ultima dovrebbe informarne
l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a
un'esecuzione rapida della richiesta.
(11) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di
rifiutare l'esecuzione di una richiesta di esecuzione dell'assunzione
delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni
eccezionali.
(12) L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire la richiesta
conformemente alla legge del proprio Stato membro.
(13) Le parti e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter
assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia
previsto dalle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria
richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove
fossero state assunte nello Stato membro dell'autorità giudiziaria
richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di
partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove al fine di
svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro
partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria
richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.
(14) I delegati dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter
assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia
compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità,
in modo da poter meglio valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere
facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle
prove, alle condizioni stabilite dall'autorità richiesta conformemente
alla legge del proprio Stato membro, in modo da svolgervi un ruolo più
attivo.
(15) Per facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di
uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi
dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente
all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest'ultimo dà il
proprio assenso ed alle condizioni stabilite dall'organo centrale o
dall'autorità competenti dello Stato membro richiesto.
(16) Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può
essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità
giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e
agli interpreti e le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10,
paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal
caso l'autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie
per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il
parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare
esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente
di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le
spese richieste.
(17) Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per
il suo ambito d'applicazione contenute nelle convenzioni internazionali
concluse dagli Stati membri. Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di
accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in
materia di assunzione delle prove.
(18) Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano
di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, non si rendono necessarie disposizioni
specifiche sulla protezione dei dati nel presente regolamento.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
(20) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, la
Commissione ne esamina l'applicazione, al fine di proporre le modifiche
eventualmente necessarie.
(21) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione
del presente regolamento.
(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione
del presente regolamento che non è pertanto vincolante né applicabile in
Danimarca,
ha adottato il presente regolamento:
Capo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale
allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione,
l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede
a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda
all'assunzione delle prove, o
b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un
altro Stato membro.
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano
destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o
previsti.
3. Ai sensi del presente regolamento, per Stato membro si intendono gli
Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2 - Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie.
1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in seguito denominate
"richieste", sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso
la quale il procedimento è pendente o previsto, in seguito denominata
"autorità giudiziaria richiedente", all'autorità giudiziaria competente di
un altro Stato membro, in seguito denominata "autorità giudiziaria
richiesta".
2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie
competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente
regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del
caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.
Articolo 3 - Organo centrale.
1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato
a) di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in
occasione di una richiesta;
c) di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità
giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria
competente.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi
giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono
designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al
paragrafo 1 o uno o più autorità competenti incaricate di prendere
decisioni in merito alle richieste ai sensi dell'articolo 17.
Capo II - trasmissione ed esecuzione
delle richieste
Sezione 1 - Trasmissione della richiesta
Articolo 4 - Forma e contenuto della richiesta.
1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove
opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le
seguenti indicazioni:
a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità
giudiziaria richiesta;
b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali
loro rappresentanti;
c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
- il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;
- le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali
devono essere esaminate;
- laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto
dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di
astenersi dal deporre;
- la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una
dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule
particolari da usare all'uopo;
- laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria
richiedente ravvisi la necessità;
f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza,
gli atti o altri oggetti da ispezionare;
g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e
4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie
all'applicazione di tali disposizioni.
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad
autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per
l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua
in cui è stata formulata la richiesta.
Articolo 5 - Lingue.
La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento
sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se
questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue
ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione delle prove
richiesta, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia
dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali
delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua o dalle sue,
nelle quali accetta che siano compilati i formulari
Articolo 6
Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni.
Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono
trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha
indicato di poter accettare. La trasmissione può essere effettuata con
qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento
ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte
le indicazioni in esso contenute siano leggibili.
Sezione 2
Ricezione della richiesta
Articolo 7 - Ricezione della richiesta.
1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette
giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione
all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che
figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui
agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente
menzione nella dichiarazione di ricezione.
2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A
che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo
5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata
trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria
competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria
richiedente tramite il formulario A che figura in allegato.
Articolo 8 - Richieste incomplete.
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene
tutti i dati necessari di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria
richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al
più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il
formulario C che figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i
dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un
deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità
giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza
indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta,
utilizzando il formulario C che figura in allegato, e informa la stessa
autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito
o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del
deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla
ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D.
Articolo 9 - Completamento della richiesta.
1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di
ricezione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non
soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato
l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può
essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati
necessari ai sensi dell'articolo 4, il termine di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria
richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un
anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a
decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.
Sezione 3
Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta
Articolo 10 - Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste.
1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza
indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta
applicando le leggi del proprio Stato membro.
3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia
eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del
proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato.
L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta
procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per
notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta
non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa
l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura
in allegato.
4. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità
giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione
per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando
la videoconferenza e la teleconferenza.
L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora
questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano
notevoli difficoltà di ordine pratico.
Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno
dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente
utilizzando il formulario E che figura in allegato.
Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie
richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.
Articolo 11 - Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle
parti.
1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità
giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno
facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte
dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa
l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro
rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la
partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il
formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche
essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro
rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità
giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le
condizioni alle quali essi possono partecipare.
4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali
loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento
e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando
il formulario F che figura in allegato.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che
l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro
rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione
dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del
proprio Stato membro.
Articolo 12
Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità
giudiziaria richiedente.
1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità
giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di
assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte
dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "delegato" comprende i
magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità
della legge del suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può
inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro,
altre persone, quali, ad esempio, periti.
3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa
l'autorità giudiziaria richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se
del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle
prove, utilizzando il formulario A che figura nell'allegato. Queste
informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento
appropriato.
4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità
giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove,
l'autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell'articolo 10, le
condizioni alle quali essi possono partecipare.
5. L'autorità giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria
richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se
del caso, le condizioni alle quali i delegati possono partecipare,
utilizzando il formulario F che figura in allegato.
Articolo 13 - Misure coercitive.
Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria
richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura
previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria
richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da
un'autorità nazionale o da una parte interessata.
Articolo 14 - Rifiuto di esecuzione.
1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la
persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal
deporre in base
a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o
b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e
detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso,
attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità
giudiziaria richiesta.
2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una
richiesta può essere rifiutata soltanto se:
a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente
regolamento di cui all'articolo 1, oppure
b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità
giudiziaria richiesta, non rientra nelle attribuzioni del potere
giudiziario,
c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di
completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta
a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
oppure
d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3
non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale
deposito o anticipo.
3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria
richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato
membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha
l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto
Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.
4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di
cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità
giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario H riportato in
allegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte
dell'autorità giudiziaria richiesta.
Articolo 15 - Comunicazione di ritardi.
Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla
richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità
giudiziaria richiedente tramite il formulario F che figura in allegato,
precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario
per dare esecuzione alla richiesta
Articolo 16 - Procedura successiva all'esecuzione della richiesta.
L'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità
giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta
e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità
giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione
di esecuzione utilizzando il formulario H riportato in allegato.
Sezione 4 - Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità
giudiziaria richiedente
Articolo 17 -
1. Un'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente
all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale
Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di
cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il formulario I che figura in
allegato.
2. L'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile
procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure
coercitive.
Se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona,
l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il
procedimento ha luogo su base volontaria.
3. L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra
persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato
membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o
l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità
giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario I, se la richiesta è
accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in
conformità della legge del suo Stato membro.
In particolare, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare
un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare
all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta
applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.
L'organo centrale o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione
delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e
teleconferenze.
5. L'organo centrale o l'autorità competente possono rifiutare
l'assunzione diretta delle prove solo qualora:
a) la richiesta non rientri nell'ambito d'applicazione del presente
regolamento di cui all'articolo 1,
b) la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi
dell'articolo 4 ovvero,
c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi
fondamentali della legge del suo Stato membro.
6. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità
giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del
suo Stato membro.
Sezione 5 - Spese
Articolo 18
1. Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può
essere chiesto il rimborso di tasse o spese.
2. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità
giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso
- dei compensi versati ai periti o agli interpreti e
- delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e
4.
L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato
dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità
giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta,
chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia
costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In
tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per
l'esecuzione di una richiesta.
Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla
legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
Capo III - Disposizioni finali
Articolo 19 - Modalità d'applicazione.
1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale,
disponibile anche elettronicamente, contenente le informazioni comunicate
dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese
vigenti, a norma dell'articolo 21.
2. L'aggiornamento e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari
standard che figurano in allegato sono effettuati secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 20 - Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 21 - Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui
sono parti gli Stati membri.
1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente
regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese
bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare,
nella convenzione dell'Aia, del 1° marzo 1954, concernente la procedura
civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione
delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione
fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o
concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare
l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue
disposizioni.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
a) entro il l° luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al
paragrafo 2 mantenuti tra gli Stati membri;
b) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli
Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono
concludere; e
c) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Articolo 22 - Comunicazioni.
Entro il l° luglio 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:
a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza
territoriale e, se del caso, la specifica competenza delle autorità
giudiziarie;
b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti
di cui all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;
c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle
autorità giudiziarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2,
paragrafo 2;
d) le lingue che possono essere utilizzate per la richiesta di cui
all'articolo 5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica
di tali informazioni.
Articolo 23 - Riesame.
Entro il l° gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente
regolamento, con particolare riguardo all'applicazione pratica
dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli articoli 17 e 18.
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Articolo 24 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004,
eccettuati gli articoli 19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che
istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.
Per il Consiglio - Il Presidente - T. Bodström