Reg. (CE) 27-11-2003 n. 2201/2003
Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e
in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000.
Pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in vigore:
1° agosto 2004.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Epigrafe
Premessa
Articolo 1 - Ambito d'applicazione.
Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 3 - Competenza generale.
Articolo 4 - Domanda riconvenzionale.
Articolo 5 - Conversione della separazione personale in divorzio.
Articolo 6 - Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui
agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 7 - Competenza residua.
Articolo 8 - Competenza generale.
Articolo 9 - Ultrattività della competenza della precedente residenza
abituale del minore.
Articolo 10 - Competenza nei casi di sottrazione di minori.
Articolo 11 - Ritorno del minore.
Articolo 12 - Proroga della competenza.
Articolo 13 - Competenza fondata sulla presenza del minore.
Articolo 14 - Competenza residua.
Articolo 15 - Trasferimento delle competenze a una autorità
giurisdizionale più adatta a trattare il caso.
Articolo 16 - Adizione di un'autorità giurisdizionale.
Articolo 17 - Verifica della competenza.
Articolo 18 - Esame della procedibilità.
Articolo 19 - Litispendenza e connessione.
Articolo 20 - Provvedimenti provvisori e cautelari.
Articolo 21 - Riconoscimento delle decisioni
Articolo 22 - Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio.
Articolo 23 - Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla
responsabilità genitoriale.
Articolo 24 - Divieto di riesame della competenza giurisdizionale
dell'autorità giurisdizionale d'origine.
Articolo 25 - Divergenze fra le leggi.
Articolo 26 - Divieto di riesame del merito.
Articolo 27 - Sospensione del procedimento.
Articolo 28 - Decisioni esecutive.
Articolo 29 - Giudici territorialmente competenti.
Articolo 30 - Procedimento.
Articolo 31 - Decisione dell'autorità giurisdizionale.
Articolo 32 - Comunicazione della decisione.
Articolo 33 - Opposizione.
Articolo 34 - Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi
di impugnazione.
Articolo 35 - Sospensione del procedimento.
Articolo 36 - Esecuzione parziale.
Articolo 37 - Documenti.
Articolo 38 - Mancata produzione di documenti.
Articolo 39 - Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause
matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale.
Articolo 40 - Campo d'applicazione.
Articolo 41 - Diritto di visita.
Articolo 42 - Ritorno del minore.
Articolo 43 - Domanda di rettifica.
Articolo 44 - Effetti del certificato.
Articolo 45 - Documenti.
Articolo 46
Articolo 47 - Procedimento di esecuzione.
Articolo 48 - Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita.
Articolo 49 - Spese.
Articolo 50 - Patrocinio a spese dello Stato.
Articolo 51 - Cauzione o deposito.
Articolo 52 - Legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 53 - Designazione.
Articolo 54 - Funzioni generali.
Articolo 55 - Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla
responsabilità genitoriale.
Articolo 56 - Collocamento del minore in un altro Stato membro.
Articolo 57 - Metodo di lavoro.
Articolo 58 - Riunioni.
Articolo 59 - Relazione con altri strumenti.
Articolo 60 - Relazione con talune convenzioni multilaterali.
Articolo 61 - Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996
sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di
responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.
Articolo 62 - Portata degli effetti.
Articolo 63 - Trattati con la Santa Sede.
Articolo 64
Articolo 65 - Riesame.
Articolo 66 - Stati membri con sistemi normativi plurimi.
Articolo 67 - Informazioni relative alle autorità centrali e alle lingue
accettate.
Articolo 68 - Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione.
Articolo 69 - Modificazione degli allegati.
Articolo 70 - Comitato.
Articolo 71 - Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000.
Articolo 72 - Entrata in vigore.
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Reg. (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 .
Regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera
circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro,
le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per
la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel
diritto di visita un settore prioritario.
(3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,
stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla
responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione
di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva
ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto
(5).
(4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista
dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione
reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori
(6).
(5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente
regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità
genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente
da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
(6) Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale
ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di
uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
dei genitori.
(7) Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie
civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.
(8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare
questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui
rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.
(9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento
dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore,
vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente
aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo
rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione,
alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto
e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi
nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione
dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti
alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate
dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
(10) Il presente regolamento non è inteso ad applicarsi a materie come
quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere
generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto
d'asilo e nel settore dell'immigrazione. Inoltre, esso non si applica né
al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione
della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la
situazione delle persone. Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti
derivanti da illeciti penali commessi dai minori.
(11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del
presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE)
n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno
in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
44/2001.
(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità
genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse
superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò
significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai
giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo
ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo
fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(13) Nell'interesse del minore, il presente regolamento consente al
giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di
trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest'ultimo è
più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice
adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il
caso a un terzo giudice.
(14) Gli effetti del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare
l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità
diplomatiche. Se il giudice competente in applicazione del presente
regolamento non può esercitare la propria competenza a causa
dell'esistenza di una immunità diplomatica conforme al diritto
internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato
membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità,
conformemente alla legge di tale Stato.
(15) È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti
introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano
disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale.
(16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro
adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari
relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
(17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si
dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe
continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del 25 ottobre
1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in
particolare l'articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è
stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la
possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente
motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita
da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di
residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o
mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso
dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il
riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il
minore è trattenuto.
(18) Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell'articolo 13, della
convenzione dell'Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice
competente o l'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato
rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l'autorità
centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo
non dovrebbe ostare a che l'autorità centrale invii anch'essa una
notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge
nazionale.
(19) L'audizione del minore è importante ai fini dell'applicazione del
presente regolamento, senza che detto strumento miri a modificare le
procedure nazionali applicabili in materia.
(20) L'audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata
in base alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità
giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in
materia civile o commerciale.
(21) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato
membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i
motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo
indispensabile.
(22) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia
esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni»
ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.
(23) Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni
(punto 34) che le decisioni pronunciate nelle controversie familiari
dovrebbero essere «automaticamente riconosciute in tutta l'Unione senza
che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per
rifiutarne l'esecuzione». Pertanto le decisioni in materia di diritto di
visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro
d'origine conformemente alle disposizioni del presente regolamento,
dovrebbero essere riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli
altri Stati membri senza che sia richiesto qualsiasi altro procedimento.
Le modalità relative all'esecuzione di tali decisioni sono tuttora
disciplinate dalla legge nazionale.
(24) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione della
decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a
una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il
certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione.
(25) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in
generale che per casi specifici, anche per favorire la risoluzione
amichevole delle controversie familiari in materia di responsabilità
genitoriale. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si
avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea
in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(26) La Commissione dovrebbe rendere pubblici e aggiornare gli elenchi
relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati
membri.
(27) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione.
(28) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000
che è pertanto abrogato.
(29) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è
opportuno che la Commissione ne esamini l'applicazione per proporre, se
del caso, le modifiche necessarie.
(30) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato
che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente
regolamento.
(31) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione
del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla
sua applicazione.
(32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire, in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i
principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto
dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha adottato il
presente regolamento:
Capo I - Ambito d'applicazione e definizioni
Articolo 1 - Ambito d'applicazione.
1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di
autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del
matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o
parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in
particolare:
a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la
responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino
o assistano;
d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un
istituto;
e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla
conservazione o all'alienazione dei beni del minore.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o
all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
c) ai nomi e ai cognomi del minore;
d) all'emancipazione;
e) alle obbligazioni alimentari;
f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.
Articolo 2 - Definizioni.
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «autorità giurisdizionale»: tutte le autorità degli Stati membri
competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del
presente regolamento a norma dell'articolo 1;
2) «giudice»: designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a
quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione
del presente regolamento;
3) «Stato membro»: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
4) «decisione»: una decisione di divorzio, separazione personale dei
coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato
membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a
prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio
decreto, sentenza o ordinanza;
5) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la
decisione da eseguire;
6) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta
l'esecuzione della decisione;
7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una
persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della
legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un
minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e
il diritto di visita;
8) «titolare della responsabilità genitoriale»: qualsiasi persona che
eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
9) «diritto di affidamento»: i diritti e doveri concernenti la cura della
persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella
decisione riguardo al suo luogo di residenza;
10) «diritto di visita»: in particolare il diritto di condurre il minore
in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato
di tempo;
11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il
trasferimento o il mancato rientro di un minore:
a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da
una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla
legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
rientro e
b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato,
individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore
o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti
tali eventi.
L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i
genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può,
conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo
di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della
responsabilità genitoriale.
Capo II - Competenza
Sezione 1 - Divorzio, separazione personale e annullamento del
matrimonio
Articolo 3 - Competenza generale.
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le
autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per
un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per
sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato
membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il
proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e
dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto
riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno
Unito e dell'Irlanda.
Articolo 4 - Domanda riconvenzionale.
L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in
base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda
riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 5 - Conversione della separazione
personale in divorzio.
Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro
che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente
per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto
dalla legislazione di detto Stato.
Articolo 6 - Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di
cui agli articoli 3, 4 e 5.
Il coniuge che:
a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e
dell'Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi
Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità
giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli
3, 4 e 5.
Articolo 7 - Competenza residua.
1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi
degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è
determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel
territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo,
invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che
non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la
cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e
dell'Irlanda, non ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi
Stati membri
Sezione 2 - Responsabilità genitoriale
Articolo 8 - Competenza generale.
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il
minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono
aditi.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9,
10 e 12.
Articolo 9 - Ultrattività della competenza della precedente residenza
abituale del minore.
1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno
Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la
competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della
precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8
per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione
sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento
del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della
decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello
Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di
cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità
giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore
partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.
Articolo 10 - Competenza nei casi di sottrazione di minori.
In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro
conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia
acquisito la residenza in un altro Stato membro e:
a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di
affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
o
b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un
anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto
di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del
luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo
ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto
conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore
si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore
dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è
stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di
affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda
entro il termine di cui al punto i);
iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato
membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente
prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma
dell'articolo 11, paragrafo 7;
iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito
trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di
affidamento che non prevede il ritorno del minore.
Articolo 11 - Ritorno del minore.
1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di
affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché
emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in
seguito «la convenzione dell'Aia del 1980») per ottenere il ritorno di un
minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato
ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del
1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il
procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del
suo grado di maturità.
3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda
per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido
trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide
previste nella legislazione nazionale.
Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in
cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al
più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di
un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia
del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per
assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno
del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di
essere ascoltata.
6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il
ritorno di un minore in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia
del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere
direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del
provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in
particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice,
all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come
stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve
tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento
contro il ritorno.
7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il
minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito
trasferimento o mancato ritorno non sia già stato adita da una delle
parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le
informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a
presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni,
conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della
notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del
minore.
Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in
caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito,
l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base
all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva
decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice
competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente
alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del
minore.
Articolo 12 - Proroga della competenza.
1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata,
ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di
divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio
sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori
che si ricollegano a tali domande se:
a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul
figlio;
e
b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata
accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e
dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità
giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del
minore.
2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:
a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in
giudicato;
o
b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità
genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la
decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;
o
c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra
ragione.
3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in
materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli
di cui al primo paragrafo se:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in
particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi
risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e
b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro
modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le
autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore
del minore.
4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che
non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente
la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione
dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia
nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela
impossibile nel paese terzo interessato.
Articolo 13 - Competenza fondata sulla presenza del minore.
1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né
determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i
giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori
sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.
Articolo 14 - Competenza residua.
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia
competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno
Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
Articolo 15 - Trasferimento delle competenze a una autorità
giurisdizionale più adatta a trattare il caso.
1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un
legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte
specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore,
possono:
a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le
parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato
membro conformemente al paragrafo 4 oppure
b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di
assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.
2. Il paragrafo 1 è applicabile:
a) su richiesta di una parte o
b) su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o
c) su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo
3.
Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa
dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da
almeno una delle parti.
3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato
membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro
a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità
giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o
b) è la precedente residenza abituale del minore; o
c) è il paese di cui il minore è cittadino; o
d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità
genitoriale; o
e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate
all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del
minore situati sul territorio di questo Stato membro.
4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere
del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali
dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.
Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere
esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi
degli articoli da 8 a 14.
5. Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono
accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari
circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6
settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a)
o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita
declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua
ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito
ai sensi degli articoli da 8 a 14.
6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo,
direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma
dell'articolo 53
Sezione 3 - Disposizioni comuni
Articolo 16 - Adizione di un'autorità giurisdizionale.
1. L'autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è
depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente
l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto
affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
o
b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso
l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini
della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia
omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse
depositato presso l'autorità giurisdizionale.
Articolo 17 - Verifica della competenza.
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una
controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua
competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente
un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio
la propria incompetenza.
Articolo 18 - Esame della procedibilità.
1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo
Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità
giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin
quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile
perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto
tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si
applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato
necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno
Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n.
1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15
novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero
di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto
equivalente all'estero a norma di tale convenzione.
Articolo 19 - Litispendenza e connessione.
1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e
tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione
personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità
giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento
finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale
preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi
siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno
stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità
giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento
finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale
preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente
adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita
dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale
preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità
giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi
all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
Articolo 20 - Provvedimenti provvisori e cautelari.
1. In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano
a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i
provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna,
relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso
situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a
conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di
essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro
competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia
adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
Capo III - Riconoscimento ed esecuzione
Sezione 1 - Riconoscimento
Articolo 21 - Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli
altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun
procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di
uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione
personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un
altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre
impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può
far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la
decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati
nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello
Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non
riconoscimento.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale
dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può
decidere al riguardo.
Articolo 22 - Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio.
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del
matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo
che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente
la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un
procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le
stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la
decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il
riconoscimento nello Stato membro richiesto.
Articolo 23
Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità
genitoriale.
Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono
riconosciute nei casi seguenti:
a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento
è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro
richiesto;
b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il
minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei
principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo
che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente
la decisione;
d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della
propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la
possibilità di essere ascoltato;
e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla
responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla
responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese
terzo in cui il minore risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte
per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
o
g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.
Articolo 24 - Divieto di riesame della competenza giurisdizionale
dell'autorità giurisdizionale d'origine.
Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del
giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di
cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
Articolo 25 - Divergenze fra le leggi.
Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge
dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio,
la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.
Articolo 26 - Divieto di riesame del merito.
In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 27 - Sospensione del procedimento.
1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è
richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato
membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata
con un mezzo ordinario.
2. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è
richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno
Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la
presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.
Sezione 2 - Istanza per la dichiarazione di esecutività
Articolo 28 - Decisioni esecutive.
1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su
un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono
eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive
su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito
(Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi
stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Articolo 29 - Giudici territorialmente competenti.
1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che
figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all'articolo 68.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della
parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale
del minore cui l'istanza si riferisce.
Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato
membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo
dell'esecuzione.
Articolo 30 - Procedimento.
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla
legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione
dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato
membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante
designa un procuratore.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.
Articolo 31 - Decisione dell'autorità giurisdizionale.
1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase
del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta
né il minore possono presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli
articoli 22, 23 e 24.
3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del
merito.
Articolo 32 - Comunicazione della decisione.
La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza
del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste
dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione
Articolo 33 - Opposizione.
1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa
sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui
all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione
conformemente all'articolo 68.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in
contraddittorio.
4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la
dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta
valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale
dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni
dell'articolo 18.
5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere
proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la
parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in
uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la
dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla
data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine
non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 34 - Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori
mezzi di impugnazione.
La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle
procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla
Commissione conformemente all'articolo 68.
Articolo 35 - Sospensione del procedimento.
1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione
a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte
contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di
esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine
con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è
ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può
fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito,
qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è
considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 36 - Esecuzione parziale.
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione
non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale
autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.
Sezione 3 - Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Articolo 37 - Documenti.
1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento oche chiede una
dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità
prescritte;
e
b) il certificato di cui all'articolo 39.
2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il
riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la
domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al
contumace;
o
b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente
accettato la decisione
Articolo 38
Mancata produzione di documenti.
1. Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o
paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare
un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti
ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre
l'esonero della presentazione degli stessi.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre
una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una
persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo 39 - Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause
matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale.
L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro
d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un
certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I
(decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in
materia di responsabilità genitoriale).
Sezione 4 - Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di
visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore
Articolo 40 - Campo d'applicazione.
1. La presente sezione si applica:
a) al diritto di visita;
e
b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive
il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.
2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare
della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione
in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente
capo.
Articolo 41 - Diritto di visita.
1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a),
conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro,
è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia
necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile
opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello
Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.
Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto,
nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto
di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione
esecutiva.
2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1,
sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul
diritto di visita), solo nei seguenti casi:
a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto
equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in
tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese,
o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste
condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la
decisione inequivocabilmente;
b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere
ascoltate;
e
c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che
l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o
del suo grado di maturità.
Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della
decisione.
3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della
pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il
certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva,
anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo
in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.
Articolo 42 - Ritorno del minore.
1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b),
ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è
riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia
necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile
opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato
membro d'origine conformemente al paragrafo 2.
Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto,
nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il
ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità
giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.
2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo
40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1
solo se:
a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che
l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del
suo grado di maturità;
b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e c)
l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione,
dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso
conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.
Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità
adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno
nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli
di tali misure.
Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e
utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul
ritorno del minore).
Il certificato è compilato nella lingua della decisione.
Articolo 43 - Domanda di rettifica.
1. Il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi
rettifica del certificato.
2. Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o
dell'articolo 42, paragrafo 1, non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di
impugnazione.
Articolo 44 - Effetti del certificato.
Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo
della sentenza.
Articolo 45 - Documenti.
1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto
segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità
prescritte;
e
b) il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42,
paragrafo 1.
2. Ai fini del presente articolo:
- il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, è corredato della
traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto
di visita,
- il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è corredato della
traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il
ritorno del minore.
La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che
quello Stato membro abbia dichiarato di accettare.
La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno
degli Stati membri.
Sezione 5 - Atti pubblici e accordi.
Articolo 46 - Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in
uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia
esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle
stesse condizioni previste per le decisioni.
Sezione 6 - Altre disposizioni
Articolo 47 - Procedimento di esecuzione.
1. Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato
membro dell'esecuzione.
2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato
membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata
conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo
1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni
che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale
Stato membro.
In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41,
paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è
incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.
Articolo 48 - Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita.
1. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono
stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto
di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano
insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità
giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a
condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella
decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di
essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle
autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del
merito.
Articolo 49 - Spese.
Le disposizioni del presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione
4, si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i
procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché
all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
Articolo 50 - Patrocinio a spese dello Stato.
L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in
parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese
beneficia, nel procedimento di cui agli articoli 21, 28, 41, 42 e 48,
dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla
legge dello Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 51 - Cauzione o deposito.
Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque
denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una
decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:
a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o
b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia
richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di «domicile» in uno
di tali Stati membri.
Articolo 52 - Legalizzazione o altra formalità analoga.
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i
documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l'eventuale procura
alle liti.
Capo IV - Cooperazione fra autorità centrali in materia di
responsabilità genitoriale
Articolo 53 - Designazione.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di
assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le
competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia
designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere
inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una
comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente,
quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare
il mittente al riguardo.
Articolo 54 - Funzioni generali.
Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento
e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare
l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A
tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.
Articolo 55 - Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla
responsabilità genitoriale.
Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro
Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano
nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente
regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le
autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di
tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:
a) a raccogliere e a scambiare informazioni:
i) sulla situazione del minore;
ii) sugli eventuali procedimenti in corso; o iii) sulle decisioni adottate
relativamente al minore;
b) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità
genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e
al ritorno del minore;
c) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in
relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e
dell'articolo 15;
d) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56
da parte delle autorità giurisdizionali;
e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale,
ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la
cooperazione transfrontaliera.
Articolo 56 - Collocamento del minore in un altro Stato membro.
1. Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli
da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia
affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli
consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità
competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto
l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di
minori.
2. La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa
nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra
autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
3. Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro
richiesto.
4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli
da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale
collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato
membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi
nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità
centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.
Articolo 57 - Metodo di lavoro.
1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una
domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità centrale dello
Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale
dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore.
In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne
possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il
riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di
responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del
presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi
acclude i pertinenti certificati di cui all'articolo 39, all'articolo 41,
paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali
delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le
comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.
3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 è
gratuita.
4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.
Articolo 58 - Riunioni.
1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità
centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE
relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile
e commerciale.
Capo V - Relazioni con gli altri atti normativi
Articolo 59 - Relazione con altri strumenti.
1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente
articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati
membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore,
concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente
regolamento.
2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro
rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si
applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni
di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e
tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al
presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi
momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in
base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.
c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà
concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie
disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli
stabiliti dal regolamento stesso.
d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la
dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza
giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente
regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri
secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle
relative leggi uniformi di applicazione;
b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.
Articolo 60 - Relazione con talune convenzioni multilaterali.
Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento
prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino
materie da esso disciplinate:
a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento
delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei
divorzi e delle separazioni personali;
d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento;
e
e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale dei minori.
Articolo 61 - Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996
sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di
responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.
Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il
presente regolamento si applica:
a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio
di uno Stato membro;
b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione
emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un
altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio
di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.
Articolo 62 - Portata degli effetti.
1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e
agli articoli 60 e 61 continuano a produrre effetti nelle materie non
disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 60, in particolare la convenzione
dell'Aia del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che
ne sono parti contraenti, conformemente all'articolo 60.
Articolo 63 - Trattati con la Santa Sede.
1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale
(Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella
Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata
dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a
norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai
seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
a) «Concordato lateranense», dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la
Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984;
b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3
gennaio 1979;
c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul
riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle
decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali
matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con
secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995 (7).
4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle
decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili
alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati
internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3 (8).
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
Capo VI - Disposizioni
transitorie
Articolo 64
1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli
atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente
alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo
l'articolo 72.
2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente
regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo
l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute
ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento
se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle
contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE)
n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro
d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione
dell'azione.
3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del
presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore
del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo
le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano
decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del
matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui
figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti
matrimoniali.
4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del
presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n.
1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le
disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni
di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero
decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in
comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la
norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute
nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n.
1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro
d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione
dell'azione.
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 65 - Riesame.
Al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli
Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento,
corredata se del caso di proposte di adeguamento.
Articolo 66 - Stati membri con sistemi normativi plurimi.
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o
più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal
presente regolamento:
a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso
come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al «domicile»
va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale
designata dalla legge di detto Stato;
c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come
riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale
Stato;
d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come
riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.
Articolo 67 - Informazioni relative alle autorità centrali e alle
lingue accettate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento:
a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle
autorità centrali designate a norma dell'articolo 53;
b) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità
centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2;
e
c) le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di
visita a norma dell'articolo 45, paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di
queste informazioni.
La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a
tutti.
Articolo 68 - Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di
impugnazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei
mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche
apportate.
La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti
mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con
ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 69 - Modificazione degli allegati.
Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da I a IV sono
adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo
2.
Articolo 70 - Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito, «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 71 - Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000.
Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente
regolamento entra in applicazione.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al
presente regolamento secondo la tavola di concordanza che figura
nell'allegato V.
Articolo 72 - Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.
Il presente regolamento si applica dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli
articoli 67, 68, 69 e 70 che si applicano dal 1° agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al
trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.
Per il Consiglio - Il Presidente
R. CASTELLI
(Si omettono gli allegati)