L. 15 gennaio 1994, n. 64.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di
attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di
protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della
convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28
maggio 1970 .
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la
convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alle
convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in
vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della convenzione di
Lussemburgo e dell'articolo 43 della convenzione de L'Aja
3. 1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per
la giustizia minorile, è autorità centrale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei
minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio
1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della
convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si
avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello
Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può
chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della
Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni
che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per
l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta
dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro
e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero di grazia e giustizia,
Ufficio per la giustizia minorile, è altresì designato come autorità
centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11
della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
4. 1. Il
riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei
provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei
minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5
ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in
cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il
minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli
interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico
ministro, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro
il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per
cassazione.
3. Il tribunale per i minorenni del
luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti
provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de
L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità
centrale.
4. L'attuazione nello Stato, ai sensi
dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei
provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del
giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo
l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati
adottati i provvedimenti.
5. 1. Le
decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello
Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio
1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il
minore risiede.
2. Le decisioni sulle richieste di
rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle
autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e
dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono
adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le
persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza,
del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta
di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui
esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non
sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato
residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Le richieste di rimpatrio di minori
nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4
della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del
tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul
minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi,
del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od
eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4. Le richieste di rimpatrio di minori
verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e
dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di
competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore
risiede.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il
tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su
ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta
dell'autorità centrale.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il
tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso
può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è
trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.
7. Contro il decreto del tribunale per
i minorenni è ammesso ricorso per cassazione.
6. 1. Il
riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni
relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate
dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della
convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal
tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono
avere attuazione.
2. Il tribunale decide con decreto in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il
minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli
interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro
trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del
tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso
non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
3. Ove la richiesta sia presentata
tramite l'autorità centrale, quest'ultima premessi se del caso i
necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma
del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il
ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel
termine di cui al comma 2.
4. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni
anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della
giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
7. 1. Le
richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario
al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del
diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale
a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre
1980.
2. L'autorità centrale, premessi se
del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica
richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di
restituzione o il ripristino del diritto di visita.
3. Il presidente del tribunale,
assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza
in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il
tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si
trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore
medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della
data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue
spese e chiedere di essere sentita.
4. Il decreto è immediatamente
esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La
presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
5. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni
anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della
giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.
6. È fatta salva la facoltà per
l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma
dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1
8. 1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori
entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di
bilancio
9. 1. La
legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE
Convenzione europea sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
dei minori e di ristabilimento dell'affidamento
Gli Stati membri del Consiglio
d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
riconoscendo che negli Stati membri
del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di
importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo
affidamento;
considerando che l'istituzione di
misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di
provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di
assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;
stimando auspicabile, con questo
intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il
normale corollario del diritto di custodia;
constatando il numero crescente di
casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una
frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate
per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
desiderosi di introdurre delle
disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei
minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;
convinti dell'opportunità di adottare,
a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse
circostanze;
desiderosi di stabilire delle
relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione, si
intende per:
a)
minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia
ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare
personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza
abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato
richiesto;
b)
autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
c)
provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una
autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il
diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di
visita;
d)
spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una
frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il
suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale
Stato; si considera egualmente spostamento indebito:
i) il
mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al
termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a
detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un
territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;
ii) uno
spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo
12.
Autorità centrali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato contraente designerà
una autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente
Convenzione.
2. Gli Stati federali e gli Stati in
cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltà di designare le
diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in
applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 3
1. Le autorità centrali degli Stati
contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le
autorità competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con
ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione
della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti:
a)
assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti
dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto
relativi a procedimenti in corso;
b) si
comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la
loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa
evoluzione;
c) si
tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere
in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella
massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono
alla sua applicazione.
Articolo 4
1. Chiunque abbia ottenuto in uno
Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore
e desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o
l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo,
mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato
dai documenti di cui all'articolo 13.
3. L'autorità centrale adita, nel caso
in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto,
trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L'autorità centrale adita può
rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i
requisiti previsti dalla presente Convenzione.
5. L'autorità centrale adita informa
senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda
Articolo 5
1. L'autorità centrale dello Stato
richiesto adotta o si adopera perché venga adottata nel più breve
termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del
caso, alle autorità competenti, per:
a)
rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b)
evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che
gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
c)
assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
d)
assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del
provvedimento è accordata;
e)
informare l'autorità richiedente sulle misure adottate.
2. Quando l'autorità centrale dello
Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel
territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti
all'autorità centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di
rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal
ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di
quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo
dall'autorità centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e,
ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione
è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di
dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato
una azione nel merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la
rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno
favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e
che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in
particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.
Articolo 6
1. Salvo accordi particolari conclusi
tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del
paragrafo 3 del presente articolo:
a) le
comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto
sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato
o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b)
l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le
comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate
da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano
dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle
indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle
lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato contraente può escludere
l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1.
b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia
avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente
applicarla nei confronti di tale Stato.
TITOLO II
Riconoscimento ed esecuzione di
provvedimenti e ripristino dell'affidamento dei minori
Articolo 7
I provvedimenti relativi
all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e,
quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in
ogni altro Stato contraente
Articolo 8
1. In caso di trasferimento
illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere
immediatamente alla restituzione del minore:
a) quando
all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il
provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento
illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i
suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il
minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e
b) se la
domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro
un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento
illegittimo.
2. Se, in conformità alla legge dello
Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo
non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità
giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente
Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in
affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo,
omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un
diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore,
dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla
persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del
diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità
competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha
l'affidamento del minore.
Articolo 9
1. Nei casi di trasferimento
illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto
ricorso ad una autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire
dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere
rifiutati se non quando:
a) si
tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del
suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro
atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in
forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia,
tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di
rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la
comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha
tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il
procedimento nello Stato d'origine;
b) si
tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del
suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha
pronunciato non si basa:
i) sulla
residenza del convenuto, ovvero
ii)
sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purché uno
di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii)
sulla residenza abituale del minore;
c) il
provvedimento è incompatibile con quello relativo all'affidamento
divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del
minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza
abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il
suo trasferimento.
2. Se non è stato fatto ricorso ad
alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e
l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del
trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può
essere oggetto di esame nel merito.
Articolo 10
1. Nei casi diversi da quelli di cui
agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere
rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche
per uno dei motivi seguenti:
a) se si
è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente
incompatibili con i princìpi fondamentali del diritto che regola la
famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b) se si
è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il
passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del
minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del
provvedimento originario risultano non più conformi all'interesse del
minore;
c) se, al
momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:
i) il
minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza
abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva
alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii) il
minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e
quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato
richiesto;
d) se il
provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato
richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato
richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della
proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il
rifiuto è conforme all'interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il
procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere
sospesi per uno dei seguenti motivi:
a) se il
provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
b) se
nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante
l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato
di origine sia stato iniziato;
c) se un
altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un
procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al
riconoscimento del provvedimento stesso.
Articolo 11
1. I provvedimenti sul diritto di
visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento
vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione
alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi
all'affidamento.
2. Tuttavia, l'autorità competente
dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e
dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli
impegni assunti dalle parti al riguardo.
3. Quando non si è provveduto sul
diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del
provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità
centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità
competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona
che invoca tale diritto.
Articolo 12
Qualora alla data in cui il minore è
trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un
provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno
Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si
applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del
minore che riconosca l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno
Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata
TITOLO III
Procedura
Articolo 13
1. La domanda di riconoscimento o di
esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo
all'affidamento deve essere accompagnata:
a) da un
documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire
a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro
rappresentante;
b) da una
copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua
autenticità;
c) quando
si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del
suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare
che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato
regolarmente notificato o comunicato al convenuto;
d) se del
caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge
dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
e) ove
possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe
trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f) da
proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore.
2. I documenti di cui sopra debbono,
se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di
cui all'articolo 6.
Articolo 14
Ogni Stato contraente applica al
riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo
all'affidamento una procedura semplice e rapida. A tal fine fa in modo
che la domanda di «exequatur» possa essere proposta su semplice ricorso.
Articolo 15
1. Prima di decidere sull'applicazione
del paragrafo 1. b) dell'articolo 10, l'autorità che dipende
dallo Stato richiesto:
a) deve
rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia
impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla
capacità di discernimento di quest'ultimo; e
b) può
chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. le spese delle indagini effettuate
in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono
effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro
risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata attraverso
le autorità centrali.
Articolo 16
Ai fini della presente Convenzione,
nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.
TITOLO IV
Riserve
Articolo 17
1. Ogni Stato contraente può formulare
la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o
in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di
provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per
motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella
riserva.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione
dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la
riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere
rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi
indicati in detta riserva.
Articolo 18
Ogni Stato contraente può formulare la
riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni
dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si
applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati
pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva
TITOLO V
Altri strumenti
Articolo 19
La presente Convenzione non impedisce
che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo
Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto
siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un
provvedimento.
Articolo 20
1. La presente Convenzione non
pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti
di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale
avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o più Stati contraenti
hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel
campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di
riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi
avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale
sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per
avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro
decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o
revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.
TITOLO VI
Clausole finali
Articolo 21
La presente Convenzione è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a
ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
TITOLO VI
Clausole finali
Articolo 21
La presente Convenzione è aperta alla
firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a
ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 23
1. Dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla
presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza
prevista dall'articolo 20. d) dello Statuto ed alla unanimità dei
rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di
partecipare al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento
di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 24
1. Ogni Stato può, all'atto della
firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori
ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualunque altro
momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente
Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La
Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario
Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù
dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne
ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione
indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla
data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario
Generale.
Articolo 25
1. Uno Stato che comprende due o più
unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici
diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed
esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del
deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a
tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.
2. In ogni altro momento successivo
potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione
ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La
Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù
dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne
ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante
notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto
a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del
Segretario Generale.
Articolo 26
1. Nei confronti di uno Stato che, in
materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici
di applicazione territoriale:
a) il
riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di
una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento
giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in
mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona
interessata abbia più stretti rapporti;
b) il
riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere
inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in
cui il provvedimento è stato pronunciato o all'unità territoriale in cui
è stato richiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od
il ripristino dell'affidamento.
2. Il paragrafo 1. a) del
presente articolo si applica anche, mutatis mutandis, agli Stati
i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più
ordinamenti giuridici di applicazione personale.
Articolo 27
1. Ogni Stato può, al momento della
firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di
una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6,
all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è
ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha
formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in
tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento
della notificazione da parte del Segretario Generale.
Articolo 28
Al termine del terzo anno successivo
alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua
iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, inviterà i rappresentanti
delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al
fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convezione. Ogni
Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione
potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di
queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per
conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Articolo 29
1. Ogni parte può, in qualunque
momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una
notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire
dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei
mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del
Segretario Generale.
Articolo 30
Il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che
abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni
firma;
b) il
deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o
di adesione;
c) ogni
data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli
articoli 22, 23, 24 e 25;
d) ogni
altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla
presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti,
all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio
1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede,
in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà
copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati
membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla
presente Convenzione.
I - CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI
DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Gli Stati firmatari della presente
Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse
del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni
pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a
livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo
trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad
assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza
abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,
Hanno determinato di concludere a tale
scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:
Capo I - Campo di applicazione della
Convenzione
Articolo Primo
La presente Convenzione ha come fine:
a) di
assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o
trattenuti in qualsiasi Stato contraente;
b) di
assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno
Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati
contraenti.
Articolo 2
Gli Stati contraenti prendono ogni
adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio
territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal
fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro
disposizione.
Articolo 3
Il trasferimento o il mancato rientro
di un minore è ritenuto illecito:
a) quando
avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona,
istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base
alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
rientro e:
b) se
tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo
mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate
tali circostanze.
Il diritto di custodia citato al
capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare
direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa,
o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
Articolo 4
La Convenzione si applica ad ogni
minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente
immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di
visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie
16 anni.
Articolo 5
Ai sensi della presente Convenzione:
a) il
«diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura della
persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al
suo luogo di residenza;
b) il
«diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un
luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di
tempo.
Capo II - Autorità Centrali
Articolo 6
Ciascuno Stato contraente nomina
un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che
le vengono imposti dalla Convenzione
Uno Stato federale, uno Stato nel
quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che
abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di
una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei
poteri di ciascuna di dette Autorità
Qualora uno Stato abbia nominato più
di una Autorità Centrale, esso designerà l'Autorità centrale alla quale
le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità
centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Articolo 7
Le autorità centrali devono cooperare
reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti
nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei
minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia
direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i
provvedimenti necessari:
a) per
localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
b) per
impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti
interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano
adottate, misure provvisorie;
c) per
assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una
composizione amichevole;
d) per
scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni
relative alla situazione sociale del minore;
e) per
fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio
Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
f) per
avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o
amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del
caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da
visita;
g) per
concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze,
l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la
partecipazione di un avvocato;
h) per
assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie
misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro
del minore in condizioni di sicurezza;
i) per
tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della
Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo
riscontrato nella sua applicazione.
Capo III - Ritorno del minore
Articolo 8
Ogni persona, istituzione od ente, che
adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un
diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della
residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato
contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del
minore.
La domanda deve contenere:
a) le
informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della
persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
b) la
data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
c) i
motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro
del minore;
d) ogni
informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla
identità della persona presso la quale si presume che il minore si
trovi;
La domanda può essere accompagnata o
completata da:
e) una
copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
f) un
attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità
centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza
abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello
Stato in materia;
g) ogni
altro documento pertinente.
Articolo 9
Se l'Autorità centrale che riceve una
domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si
trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda
direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato
contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso,
il richiedente.
Articolo 10
L'Autorità centrale dello Stato in cui
si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento
per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Articolo 11
Le Autorità giudiziarie o
amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per
quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'Autorità giudiziaria o
Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei
settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o
l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su
richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare
una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la
risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto,
detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello
Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12
Qualora un minore sia stato
illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia
trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento
o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza
presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente
dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno
immediato.
L'Autorità giudiziaria o
amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di
cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno
che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo
ambiente.
Se l'autorità giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore
è stato condotto in un altro Stato, essa può spendere la procedura o
respingere la domanda di ritorno del minore
Articolo 13
Nonostante le disposizioni del
precedente articolo, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato
richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la
persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:
a) che la
persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non
esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del
trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche
successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) che
sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il
fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di
trovarsi in una situazione intollerabile;
L'Autorità giudiziaria o
amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore
qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha
raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener
conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al
presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener
conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra
Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla
sua situazione sociale.
Articolo 14
Nel determinare se vi sia stato o meno
un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo
3, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può
tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni
giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello
Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure
specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento
delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti
applicabili.
Articolo 15
Le Autorità giudiziarie o
amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà, prima di decretare
il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una
decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza
abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato
rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre
che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le
Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per
quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un
trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi
dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato
contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non
potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di
affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della
presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a
meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della
presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito
della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto che una decisione
relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di
riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di
fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia,
le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono
prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare
la Convenzione.
Articolo 18
Le disposizioni del presente capo non
limitano il potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa di
ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Articolo 19
Una decisione relativa al ritorno del
minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non
pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del minore, in conformità
con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che
non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto
relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Capo IV - Diritto di visita
Articolo 21
Una domanda concernente
l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di
visita, può essere inoltrata all'Autorità centrale di uno Stato
contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di
ritorno del minore.
Le Autorità centrali sono vincolate
dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di
assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché
l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa
essere soggetto.
Le Autorità centrali faranno i passi
necessari per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo
all'esercizio di detti diritti.
Le Autorità centrali, sia
direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o
agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il
diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di
visita possa essere soggetto.
Capo V - Disposizioni Generali
Articolo 22
Nessuna cauzione o deposito, con
qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come
garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure
giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.
Articolo 23
Nessuna legalizzazione o analoga
formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione
Articolo 24
Ogni domanda, comunicazione o altro
documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà
essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione
nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato
richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una
traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente avrà
difficoltà, applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi
alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di
entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla
propria Autorità Centrale.
Articolo 25
I cittadini di uno Stato contraente, e
le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto,
per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione,
all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle
medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo
Stato e vi risiedessero abitualmente.
Articolo 26
Ogni Autorità centrale si farà carico
delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.
L'Autorità centrale e gli altri
servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in
relazione alle istanze presentate in applicazione della presente
Convenzione.
In particolare, esse non possono
esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti
le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di
un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di
richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere
nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.
Ciò nonostante, uno Stato contraente,
nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che
non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai
servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese
processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo
ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.
Nell'ordinare il ritorno del minore, o
nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente
Convenzione, l'Autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso,
porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o
che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte
le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente,
ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza
giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i
costi e le spese sostenute per localizzare il minore.
Articolo 27
Qualora sia evidente che le condizioni
prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non
ha fondamento, l'Autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza.
In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al
richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che ha trasmesso la
domanda.
Articolo 28
Un'Autorità centrale può esigere che
la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia
facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un
rappresentante abilitato ad agire per suo conto.
Articolo 29
La Convenzione non pregiudica la
facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata
violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensi dell'Articolo 3
o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie
o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle
disposizioni della Convenzione.
Articolo 30
Ogni domanda, inoltrata all'Autorità
centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di
uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni
documento o informazione allegata o fornita da un'Autorità centrale,
sarà ricevibile dai tribunali o dalle autorità amministrative degli
Stati contraenti.
Articolo 30
Ogni domanda, inoltrata all'Autorità
centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di
uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni
documento o informazione allegata o fornita da un'Autorità centrale,
sarà ricevibile dai tribunali o dalle autorità amministrative degli
Stati contraenti.
Articolo 31
Nel caso di uno Stato che dispone, in
materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi,
applicabili in unità territoriali diverse:
a) ogni
riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso
come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di
detto Stato;
b) ogni
riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve
essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale
in cui il minore abitualmente risiede.
Articolo 32
Nel caso di uno Stato il quale
dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti
legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento
alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi
all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo
Stato.
Articolo 33
Uno Stato nel quale le diverse unità
territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di
affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando
uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad
applicarla.
Articolo 34
Nelle materie di sua competenza, la
Convenzione prevale sulla «Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla
competenza delle Autorità ed alla legislazione applicabile in materia di
protezione dei minori», tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La
presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento
internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o
che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano
invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente
trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
Articolo 35
La Convenzione avrà effetto nei
confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i
trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua
entrata in vigore nei predetti Stati.
Qualora una dichiarazione sia stata
effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato
contraente di cui capoverso precedente dovrà essere inteso come
riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la
Convenzione.
Articolo 36
Nulla nella presente Convenzione
impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le
restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere
di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della
Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.
Capo VI - Clausole finali
Articolo 37
La Convenzione è aperta alla firma
degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto
internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o
approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei
Paesi Bassi.
Articolo 38
Ogni altro Stato potrà aderire alla
Convenzione.
Lo strumento di adesione sarà
depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per
ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al
deposito del proprio strumento di adesione.
L'adesione avrà effetto solo nei
rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno
dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dovrà altresì
essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la
Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà
depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli
Stati contraenti per le vie diplomatiche.
La Convenzione entrerà in vigore, tra
lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare
detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito
della dichiarazione di accettazione.
Articolo 39
Ciascuno Stato, al momento della
firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare
che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la
rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale
dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in
vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché
ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari
Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 40
Uno Stato contraente che comprende due
o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti
legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto
della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica,
accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente
Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente
ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta
dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.
Queste dichiarazioni saranno
notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed
indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la
Convenzione.
Articolo 41
Se uno Stato contraente ha un sistema
governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi
siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto
Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della
Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in
forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto
riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
Articolo 42
Ciascuno Stato contraente potrà, non
oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione,
oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli
articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui
agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.
Ciascun Stato potrà, in ogni momento,
ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al
Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La riserva cesserà di avere effetto il
primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso
precedente.
Articolo 43
La Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli
37 e 38.
In seguito la Convenzione entrerà in
vigore:
1) per ogni Stato che ratifichi,
accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo
mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione;
2) per i territori o le unità
territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente
all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di
cui ai suddetti articoli.
Articolo 44
La Convenzione avrà una durata di
cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti
degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata
successivamente o che vi abbiano aderito.
La Convenzione sarà tacitamente
rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia sarà notificata, sei mesi
almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero
degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere
limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la
Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo nei
confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in
vigore per gli altri Stati contraenti.
Articolo 45
Il Ministero degli Affari Esteri del
Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza,
nonché agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni
dell'articolo 38:
1. le firme, ratifiche, accettazioni
ed approvazioni di cui all'articolo 37;
2. le adesioni di cui all'articolo 38;
3. la data alla quale la Convenzione
entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
4. le estensioni di cui all'articolo
39;
5. le dichiarazioni di cui agli
articoli 38 e 40;
6. le riserve di cui agli articoli 24
e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previsto dall'articolo
42;
7. le denunce di cui all'articolo 44.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in
francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei
Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le
vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja
di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima
Sessione.