Legge 24 ottobre 1980, n. 742 .
Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. (
Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 12 novembre 1980).
1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza delle
autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla
convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'art. 20 della convenzione stessa.
Traduzione non ufficiale
Convenzione concernente la competenza delle
autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire delle disposizioni comuni
concernenti la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione dei minori,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine
e hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Le autorità, sia giudiziarie che amministrative,
dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le
disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente
Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua
persona o dei suoi beni.
Articolo 2
Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1
adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.
Tale legislazione stabilisce le condizioni di
istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola
egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il
minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei
confronti dei terzi.
Articolo 3
Un rapporto d'autorità risultante di pieno diritto
dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino è
riconosciuto in tutti gli Stati contraenti.
Articolo 4
Se le autorità dello Stato di cui il minore è
cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige, esse possono,
dopo aver informato le autorità dello Stato di sua residenza abituale,
adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti alla
protezione della sua persona o dei suoi beni.
Tale legislazione stabilisce le condizioni di
istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola
egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il
minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei
confronti dei terzi.
L'applicazione delle misure adottate è assicurata
dalle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino.
Le misure adottate ai sensi dei capoversi che
precedono del presente articolo sostituiscono le misure eventualmente
adottate dalle autorità dello Stato in cui il minore ha la sua abituale
residenza.
Articolo 5
In caso di trasferimento della residenza abituale di
un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle
autorità dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in
vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova abituale residenza
non le avranno abolite o sostituite.
Le misure adottate dalle autorità dello Stato di
precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un
preavviso alle suddette autorità.
In caso di trasferimento di un minore che era sotto
la protezione delle autorità dello Stato di cui egli è cittadino, le
misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna
resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.
Articolo 6
Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino
possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale
residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione
delle misure adottate.
La stessa facoltà è data alle autorità dello Stato di
residenza abituale del minore nei confronti delle autorità dello Stato
in cui il minore possiede dei beni.
Articolo 7
Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi
dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in
tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di
esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state
adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia
dal diritto interno dello Stato in cui è richiesta l'esecuzione, sia
dalle convenzioni internazionali.
Articolo 8
Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5,
terzo capoverso, della Presente Convenzione, le autorità dello Stato di
residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione
fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona
o ai suoi beni.
Le autorità degli altri Stati contraenti non sono
tenute a riconoscere tali misure.
Articolo 9
In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato
contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a
questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.
Le misure adottate in applicazione del precedente
capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le
autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato
le misure imposte dalla situazione.
Articolo 10
Per quanto è possibile, al fine di assicurare la
continuità del regime applicato al minore, le autorità di uno Stato
contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver
proceduto a uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati
contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.
Articolo 11
Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi
delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza
indugio le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino e, se del
caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.
Ogni Stato contraente designerà le autorità che
possono dare a ricevere direttamente le informazioni di cui al
precedente capoverso. Esso notificherà tale designazione al Ministero
degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 12
Ai fini della presente Convenzione, per «minore»
s'intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la
legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la
legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.
Articolo 13
La presente Convenzione si applica a tutti i minori
che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti.
Tuttavia le competenze attribuite dalla presente
Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino sono
riservate agli Stati contraenti.
Ogni Stato contraente può riservarsi di limitare
l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini
di uno degli Stati contraenti.
Articolo 14
Ai fini della presente Convenzione, se la
legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino consiste
in un sistema non unificato, per «legislazione interna dello Stato di
cui il minore è cittadino» e per «autorità dello Stato di cui il minore
è cittadino» s'intende la legislazione e le autorità stabilite dalle
norme in vigore in tale sistema e, in mancanza di dette norme, da una
delle legislazioni componenti tale sistema con la quale il minore abbia
il legame più stretto.
Articolo 15
Ogni Stato contraente può riservare la competenza
delle sue autorità chiamate a pronunciarsi su una domanda di
annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale
fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua
persona o dei suoi beni.
Le autorità degli altri Stati contraenti non sono
tenuti a riconoscere tali misure.
Articolo 16
Le disposizioni della presente Convenzione possono
essere non applicate negli Stati contraenti solo se la loro applicazione
sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
Articolo 17
La presente Convenzione si applica soltanto alle
misure adottate dopo la sua entrata in vigore.
I rapporti delle autorità risultanti di pieno diritto
dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino sono
riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 18
Nei rapporti fra gli Stati contraenti la presente
Convenzione sostituisce la Convenzione per regolamentare la tutela dei
minori firmata a L'Aja il 12 giugno 1902.
Essa non arreca pregiudizio alle disposizioni di
altre convenzioni, vincolanti al momento della sua entrata in vigore,
degli Stati contraenti.
Articolo 19
La presente Convenzione è aperta alla firma degli
Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul
diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi
Bassi.
Articolo 20
La presente Convenzione entrerà in vigore il
sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica
previsto dall'articolo 19, secondo capoverso.
La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato
firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo
il deposito del suo strumento di ratifica.
Articolo 21
Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione
della Conferenza de l'Aja sul diritto internazionale privato potrà
aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù
dell'articolo 20, primo capoverso. Lo strumento di adesione sarà
depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo
Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di
accettare tale adesione. L'accettazione sarà notificata al Ministero
degli affari esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, fra lo Stato
aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il
sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.
Articolo 22
Qualsiasi Stato, al momento della firma, della
ratifica o della adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione
si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano
internazionale, o a uno o più di detti territori. Tale dichiarazione
avrà effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della
Convenzione.
In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sarà
notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Allorché la dichiarazione d'estensione viene fatta in
occasione di una firma o di una ratifica la Convenzione entrerà in
vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni
dell'articolo 20. Allorché la dichiarazione d'estensione viene fatta in
occasione di una adesione, la Convenzione entrerà in vigore per i
territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.
Articolo 23
Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della
ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli articoli 13,
terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione.
Nessun'altra riserva sarà ammessa.
Ciascuno Stato contraente potrà egualmente,
notificando una estensione della Convenzione in conformità con
l'articolo 22, fare queste riserve con effetto limitato ai territori o
ad alcuni territori contemplati dall'estensione.
Ciascuno Stato contraente potrà, in qualsiasi
momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sarà notificato
al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo
giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.
Articolo 24
La presente Convenzione avrà una durata di cinque
anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità
con l'articolo 20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno
ratificata o vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque
anni, salvo denuncia.
La denuncia sarà notificata al Ministero degli affari
esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del termine di
cinque anni.
Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si
applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello
Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli
altri Stati contraenti.
Articolo 25
Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi
notificherà agli Stati contemplati nell'articolo 19, nonché agli Stati
che avranno aderito in conformità con le disposizioni dell'articolo 21:
a) le notifiche di cui all'articolo 11,
secondo capoverso;
b) le firme e le ratifiche di cui all'articolo
19;
c) la data in cui la presente Convenzione
entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 20,
primo capoverso;
d) le adesioni e accettazioni di cui
all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
e) le estensioni di cui all'articoto 22 e la
data in cui esse avranno effetto;
f) le riserve e ritiri di riserve di cui
all'articolo 23;
g) le denunce di cui all'articolo 24, terzo
capoverso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo
esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi
e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via
diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della
Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.