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(back)  -                  A cura dello Studio Legale Avv. Marco Pepe 

 

 

CONVENZIONE DELL'AJA 2 OTTOBRE 1973 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

(legge 24 ottobre 1980, n. 745 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 )

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:

1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;

2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottate a L'Aja il 2 ottobre 1973;

3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimeritari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;

4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimeritari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

2. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle convenzioni stesse.

TRADUZIONE

Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti,

Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 15 aprile 1958 concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli,

Hanno deciso di stipulare una Convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPITOLO I

Capo d'applicazione della Convenzione

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia, da parentela, da matrimonio o affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti di un fanciullo non legittimo, pronunziate dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:

1) un creditore e un debitore di alimenti; o

2) un debitore di alimenti e una istituzione pubblica che chiede il rimborso della prestazione fornita a un creditore di alimenti.

Essa si applica anche alle transazioni fatte in questa materia davanti alle dette autorità e fra le suddette persone.

Articolo 2

La Convenzione si applica alle decisioni e alle transazioni comunque denominate.

Essa si applica anche alle decisioni e alle transazioni che modificano una decisione o una transazione precedente, anche nel caso in cui quest'ultima provenga da uno Stato non contraente.

Essa si applica senza tener conto del carattere internazionale o interno della domanda di alimenti e qualunque sia la nazionalità o la residenza abituale delle parti.

Articolo 3

Se la decisione o la transazione non concerne soltanto l'obbligazione alimentare l'effetto della Convenzione resta limitato a quest'ultima.

CAPITOLO II

Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

Articolo 4

La decisione pronunziata in uno Stato contraente deve essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente:

1) se essa è stata pronunziata da una autorità considerata competente ai sensi degli articoli 7 o 8; e

2) se essa non può essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato d'origine.

Le decisioni provvisoriamente eseguibili e le misure provvisorie sono, benché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutive nello Stato richiesto se uguali decisioni possono essere pronunziate ed eseguite in detto Stato.

Articolo 5

Il riconoscimento o l'esecuzione della decisione può tuttavia essere rifiutato:

1) se il riconoscimento o l'esecuzione della decisione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o

2) se la decisione è stata ottenuta con frode in connessione ad una questione di procedura; o

3) se un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto è pendente davanti a una autorità dello Stato richiesto, adita per prima; o

4) se la decisione è incompatibile con una decisione pronunziata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest'ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto.

Articolo 6

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5, una decisione pronunziata in contumacia è riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda è stato notificato alla parte contumace secondo la legislazione dello Stato d'origine e se, tenuto conto delle circostanze, tale parte ha avuto a disposizione un congruo termine per presentare la sua difesa.

Articolo 7

L'autorità dello Stato d'origine è considerata competente ai sensi della Convenzione:

1) se il debitore o il creditore di alimenti aveva la sua residenza abituale nello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del procedimento; o

2) se il debitore e il creditore di alimenti avevano la nazionalità dello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del procedimento; o

3) se il convenuto ha accettato la competenza di detta autorità sia espressamente, sia entrando nel merito senza avanzare riserve sulla competenza.

Articolo 8

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, le autorità di uno Stato contraente che si sono pronunziate su una richiesta di alimenti sono ritenute competenti ai sensi della Convenzione se tali alimenti sono dovuti a seguito di un divorzio, di una separazione legale, di un annullamento o di una nullità di matrimonio pronunziati da una autorità di detto Stato riconosciuta competente nella materia in questione secondo la legge dello Stato richiesto.

Articolo 9

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato d'origine ha basato la sua competenza.

Articolo 10

Qualora la decisione verta su più capi della domanda di alimenti e non possa essere concesso per tutti il riconoscimento o l'esecuzione, l'autorità dello Stato richiesto applicherà la presente Convenzione alla parte della decisione che può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva.

Articolo 11

Qualora la decisione abbia stabilito la prestazione alimentare a mezzo di pagamenti periodici, l'esecuzione viene concessa sia per i pagamenti venuti a scadenza sia per quelli a maturare.

Articolo 12

L'autorità dello Stato richiesto non procede ad alcun esame nel merito della decisione, a meno che la Convenzione non disponga diversamente.

CAPITOLO III

Procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

Articolo 13

La procedura per il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione è regolata dalla legge dello Stato richiesto, a meno che la Convenzione non disponga diversamente.

Articolo 14

Possono sempre essere richiesti il riconoscimento o l'esecuzione parziali di una decisione.

Articolo 15

Il creditore di alimenti che, nello Stato d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio gratuito o semigratuito o di una esenzione da spese ed onorari, beneficia, in qualsiasi procedura di riconoscimento o di esecuzione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 16

Nessuna cauzione né alcun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti per garantire il pagamento delle spese e degli onorari nei procedimenti previsti dalla Convenzione

Articolo 17

La parte che invoca il riconoscimento o che domanda l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1) una copia completa e autentica della decisione;

2) ogni documento atto a comprovare che la decisione non può essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine e, se del caso, che essa è esecutiva in detto Stato;

3) se si tratta di una decisione pronunziata in contumacia, l'originale o una copia autenticata di qualsiasi documento atto a comprovare che la domanda introduttiva del giudizio contenente gli elementi essenziali della richiesta è stata regolarmente notificata alla parte contumace in base alla legge dello Stato d'origine;

4) se del caso, ogni documento atto a comprovare che la parte richiedente ha ottenuto il gratuito patrocinio o una esenzione dalle spese o dagli onorari nello Stato d'origine;

5) la traduzione autentica dei documenti menzionati più sopra, salvo in caso di dispensa da parte dell'autorità dello Stato richiesto.

In mancanza di esibizione dei documenti più sopra menzionati o se il contenuto della decisione non consente all'autorità dello Stato richiesto di verificare se le condizioni della Convenzione siano state adempiute, questa autorità concede un termine per produrre tutti i documenti necessari.

Non può pretendersi alcuna legalizzazione e formalità analoga.

CAPITOLO IV

Disposizioni complementari relative a istituzioni pubbliche

Articolo 18

La decisione pronunziata contro un debitore di alimenti su domanda di una istituzione pubblica che ha intentato azione in giudizio per ottenere il rimborso di prestazioni fornite al creditore di alimenti è riconosciuta e dichiarata esecutiva conformemente alla presente Convenzione qualora:

1) tale rimborso può essere ottenuto da detta istituzione secondo la legge cui essa è soggetta; e

2) l'esistenza di una obbligazione alimentare fra quel creditore e quel debitore è prevista dalla legge dichiarata applicabile alle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.

Articolo 19

Una istituzione pubblica può, nella misura delle prestazioni fornite al creditore, domandare il riconoscimento o la esecuzione di una decisione pronunziata fra il creditore e il debitore di alimenti, se, secondo la legge cui è soggetta, le è riconosciuto il diritto d'invocare il riconoscimento o di chiedere l'esecuzione della decisione invece del creditore.

Articolo 20

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, l'istituzione pubblica che invoca il riconoscimento o che chiede l'esecuzione deve produrre ogni documento atto a comprovare che essa ha adempiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, numero 1, o dall'articolo 19, e che le prestazioni sono state fornite al creditore di alimenti

CAPITOLO V

Transazioni

Articolo 21

Le transazioni esecutive nello Stato d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive alle stesse condizioni richieste per le decisioni, nella misura in cui tali condizioni sono loro applicabili.

CAPITOLO VI

Disposizioni varie

Articolo 22

Gli Stati contraenti, la cui legislazione impone restrizioni al trasferimento di fondi, concederanno la massima priorità al trasferimento dei fondi destinati a essere versati a titolo di alimenti o di ricupero delle spese e degli onorari incorsi per ogni domanda regolata dalla Convenzione

Articolo 23

 

La Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o che altre leggi dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione.

Articolo 24

La presente Convenzione si applica indipendentemente dalla data in cui è stata pronunziata la decisione.

Qualora la decisione sia stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, essa sarà dichiarata esecutiva in questo ultimo Stato solo per i pagamenti maturati dopo detta entrata in vigore.

Articolo 25

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese, nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la stessa dichiarazione, a ogni atto pubblico redatto o ricevuto da una autorità o un pubblico ufficiale ed esecutivo nello Stato d'origine, nella misura in cui dette disposizioni possono essere applicate a detti atti.

Articolo 26

 

Ogni Stato contraente potrà, conformemente con l'articolo 34, riservarsi il diritto di non riconoscere né dichiarare esecutive:

1) le decisioni e le transazioni relative agli alimenti dovuti per il periodo successivo al matrimonio o al ventunesimo anno di età del creditore da parte di un debitore che non sia il coniuge o l'ex coniuge del creditore;

2) le decisioni e le transazioni in materia di obbligazioni alimentari:

a) fra collaterali;

b) fra affini;

3) le decisioni e le transazioni che non prevedono la prestazione di alimenti a mezzo pagamenti periodici.

Nessuno Stato contraente che si sia servito di una riserva potrà pretendere l'applicazione della Convenzione alle decisioni e alle transazioni escluse dalla sua riserva.

Articolo 27

 

Qualora uno Stato contraente disponga, in materia di obbligazioni alimentari, di due o più sistemi di diritto applicabili a categorie differenti di persone, qualsiasi riferimento alla legislazione di tale Stato dovrà essere inteso come riferentesi al sistema giuridico che il suo diritto indica come applicabile a una categoria particolare di persone.

Articolo 28

 

Se uno Stato contraente comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obblighi di alimenti:

1) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o all'autorità dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione;

2) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o alla autorità dello Stato richiesto deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione;

3) ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovrà essere interpretato come includente tutte le norme ed i principi appropriati di legge dello Stato contraente che disciplinano le unità territoriali che lo formano;

4) ogni riferimento alla residenza abituale del creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unità territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione.

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che esso non applicherà una o più delle norme che precedono ad una od a più disposizioni della Convenzione.

Articolo 29

 

La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni fra gli Stati che ne sono Parti, la Convenzione sul riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

 

Articolo 30

 

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 31

 

Ogni Stato che è divenuto membro della Conferenza de L Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che è Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all'articolo 35, primo paragrafo.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto soltanto per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista al numero 3, dell'articolo 37. Tale obiezione potrà essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 32

 

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, può dichiarare che la Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'estensione avrà effetto nei rapporti fra gli Stati contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 37, numero 4, non abbiano sollevato obiezioni all'estensione, e il territorio od i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale o per i quali sarà stata fatta la notifica.

Tale obiezione potrà anche essere sollevata da qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'estensione.

Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 33

Ogni Stato contraente che comprenda due o più unità territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le unità territoriali suddette o soltanto ad una od a più di esse e potrà, in qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unità territoriale alla quale si applica la Convenzione.

Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla data in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è applicabile all'unità territoriali in cui è stata pronunziata la decisione.

Articolo 34

Ogni Stato potrà, non oltre il momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare una o più delle riserve previste nell'articolo 26. Nessun'altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato potrà anche, nel notificare una estensione della Convenzione in conformità all'articolo 32, formulare una o più di dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori contemplati dall'estensione.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma precedente.

Articolo 35

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 30.

In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

- per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

- per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 31;

- per i territori ai quali è stata estesa la Convenzione in conformità con l'articolo 32, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel detto articolo.

Articolo 36

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità con l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata.

Ogni denuncia sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli altri Stati contraenti.

Articolo 37

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito in conformità con le disposizioni dell'articolo 31:

1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 30;

2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 35;

3) le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla quale esse avranno effetto;

4) le estensioni di cui all'articolo 32 e la data alla quale esse avranno effetto;

5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 31 e 32;

6) le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32;

7) le denunce di cui all'articolo 36;

8) le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34.

 

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.

(Seguono le firme).