CONVENZIONE DELL'AJA 2
OTTOBRE 1973 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI
RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
(legge 24 ottobre 1980, n. 745 -
Ratifica ed esecuzione delle seguenti
convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove
all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja
il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione
internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2
ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni
alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja
il 2 ottobre 1973 )
1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero
in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale
delle successioni, adottate a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimeritari,
adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimeritari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
2. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformità, rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle
convenzioni stesse.
TRADUZIONE
Convenzione concernente il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare il riconoscimento
e l'esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni
alimentari nei confronti degli adulti,
Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle
della Convenzione del 15 aprile 1958 concernenti il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei
confronti dei fanciulli,
Hanno deciso di stipulare una Convenzione a tal fine
e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
CAPITOLO I
Capo d'applicazione della Convenzione
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle decisioni in
materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia,
da parentela, da matrimonio o affinità, comprese le obbligazioni
alimentari nei confronti di un fanciullo non legittimo, pronunziate
dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:
1) un creditore e un debitore di alimenti; o
2) un debitore di alimenti e una istituzione pubblica
che chiede il rimborso della prestazione fornita a un creditore di
alimenti.
Essa si applica anche alle transazioni fatte in
questa materia davanti alle dette autorità e fra le suddette persone.
Articolo 2
La Convenzione si applica alle decisioni e alle
transazioni comunque denominate.
Essa si applica anche alle decisioni e alle
transazioni che modificano una decisione o una transazione precedente,
anche nel caso in cui quest'ultima provenga da uno Stato non contraente.
Essa si applica senza tener conto del carattere
internazionale o interno della domanda di alimenti e qualunque sia la
nazionalità o la residenza abituale delle parti.
Articolo 3
Se la decisione o la transazione non concerne
soltanto l'obbligazione alimentare l'effetto della Convenzione resta
limitato a quest'ultima.
CAPITOLO II
Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni
Articolo 4
La decisione pronunziata in uno Stato contraente deve
essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente:
1) se essa è stata pronunziata da una autorità
considerata competente ai sensi degli articoli 7 o 8; e
2) se essa non può essere oggetto di ricorso
ordinario nello Stato d'origine.
Le decisioni provvisoriamente eseguibili e le misure
provvisorie sono, benché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute
o dichiarate esecutive nello Stato richiesto se uguali decisioni possono
essere pronunziate ed eseguite in detto Stato.
Articolo 5
Il riconoscimento o l'esecuzione della decisione può
tuttavia essere rifiutato:
1) se il riconoscimento o l'esecuzione della
decisione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello
Stato richiesto; o
2) se la decisione è stata ottenuta con frode in
connessione ad una questione di procedura; o
3) se un procedimento fra le stesse parti e avente lo
stesso oggetto è pendente davanti a una autorità dello Stato richiesto,
adita per prima; o
4) se la decisione è incompatibile con una decisione
pronunziata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato
richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest'ultimo caso, essa
soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua
esecuzione nello Stato richiesto.
Articolo 6
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5, una
decisione pronunziata in contumacia è riconosciuta o dichiarata
esecutiva solo se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli
elementi essenziali della domanda è stato notificato alla parte
contumace secondo la legislazione dello Stato d'origine e se, tenuto
conto delle circostanze, tale parte ha avuto a disposizione un congruo
termine per presentare la sua difesa.
Articolo 7
L'autorità dello Stato d'origine è considerata
competente ai sensi della Convenzione:
1) se il debitore o il creditore di alimenti aveva la
sua residenza abituale nello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del
procedimento; o
2) se il debitore e il creditore di alimenti avevano
la nazionalità dello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del
procedimento; o
3) se il convenuto ha accettato la competenza di
detta autorità sia espressamente, sia entrando nel merito senza avanzare
riserve sulla competenza.
Articolo 8
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, le
autorità di uno Stato contraente che si sono pronunziate su una
richiesta di alimenti sono ritenute competenti ai sensi della
Convenzione se tali alimenti sono dovuti a seguito di un divorzio, di
una separazione legale, di un annullamento o di una nullità di
matrimonio pronunziati da una autorità di detto Stato riconosciuta
competente nella materia in questione secondo la legge dello Stato
richiesto.
Articolo 9
L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle
constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato d'origine ha
basato la sua competenza.
Articolo 10
Qualora la decisione verta su più capi della domanda
di alimenti e non possa essere concesso per tutti il riconoscimento o
l'esecuzione, l'autorità dello Stato richiesto applicherà la presente
Convenzione alla parte della decisione che può essere riconosciuta o
dichiarata esecutiva.
Articolo 11
Qualora la decisione abbia stabilito la prestazione
alimentare a mezzo di pagamenti periodici, l'esecuzione viene concessa
sia per i pagamenti venuti a scadenza sia per quelli a maturare.
Articolo 12
L'autorità dello Stato richiesto non procede ad alcun
esame nel merito della decisione, a meno che la Convenzione non disponga
diversamente.
CAPITOLO III
Procedura per il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni
Articolo 13
La procedura per il riconoscimento o l'esecuzione di
una decisione è regolata dalla legge dello Stato richiesto, a meno che
la Convenzione non disponga diversamente.
Articolo 14
Possono sempre essere richiesti il riconoscimento o
l'esecuzione parziali di una decisione.
Articolo 15
Il creditore di alimenti che, nello Stato d'origine,
ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio gratuito o
semigratuito o di una esenzione da spese ed onorari, beneficia, in
qualsiasi procedura di riconoscimento o di esecuzione, dell'assistenza
più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello
Stato richiesto.
Articolo 16
Nessuna cauzione né alcun deposito, sotto
qualsivoglia denominazione, possono essere imposti per garantire il
pagamento delle spese e degli onorari nei procedimenti previsti dalla
Convenzione
Articolo 17
La parte che invoca il riconoscimento o che domanda
l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1) una copia completa e autentica della decisione;
2) ogni documento atto a comprovare che la decisione
non può essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine e,
se del caso, che essa è esecutiva in detto Stato;
3) se si tratta di una decisione pronunziata in
contumacia, l'originale o una copia autenticata di qualsiasi documento
atto a comprovare che la domanda introduttiva del giudizio contenente
gli elementi essenziali della richiesta è stata regolarmente notificata
alla parte contumace in base alla legge dello Stato d'origine;
4) se del caso, ogni documento atto a comprovare che
la parte richiedente ha ottenuto il gratuito patrocinio o una esenzione
dalle spese o dagli onorari nello Stato d'origine;
5) la traduzione autentica dei documenti menzionati
più sopra, salvo in caso di dispensa da parte dell'autorità dello Stato
richiesto.
In mancanza di esibizione dei documenti più sopra
menzionati o se il contenuto della decisione non consente all'autorità
dello Stato richiesto di verificare se le condizioni della Convenzione
siano state adempiute, questa autorità concede un termine per produrre
tutti i documenti necessari.
Non può pretendersi alcuna legalizzazione e formalità
analoga.
CAPITOLO IV
Disposizioni complementari relative a istituzioni
pubbliche
Articolo 18
La decisione pronunziata contro un debitore di
alimenti su domanda di una istituzione pubblica che ha intentato azione
in giudizio per ottenere il rimborso di prestazioni fornite al creditore
di alimenti è riconosciuta e dichiarata esecutiva conformemente alla
presente Convenzione qualora:
1) tale rimborso può essere ottenuto da detta
istituzione secondo la legge cui essa è soggetta; e
2) l'esistenza di una obbligazione alimentare fra
quel creditore e quel debitore è prevista dalla legge dichiarata
applicabile alle norme di diritto internazionale privato dello Stato
richiesto.
Articolo 19
Una istituzione pubblica può, nella misura delle
prestazioni fornite al creditore, domandare il riconoscimento o la
esecuzione di una decisione pronunziata fra il creditore e il debitore
di alimenti, se, secondo la legge cui è soggetta, le è riconosciuto il
diritto d'invocare il riconoscimento o di chiedere l'esecuzione della
decisione invece del creditore.
Articolo 20
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17,
l'istituzione pubblica che invoca il riconoscimento o che chiede
l'esecuzione deve produrre ogni documento atto a comprovare che essa ha
adempiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, numero 1, o
dall'articolo 19, e che le prestazioni sono state fornite al creditore
di alimenti
CAPITOLO V
Transazioni
Articolo 21
Le transazioni esecutive nello Stato d'origine sono
riconosciute e dichiarate esecutive alle stesse condizioni richieste per
le decisioni, nella misura in cui tali condizioni sono loro applicabili.
CAPITOLO VI
Disposizioni varie
Articolo 22
Gli Stati contraenti, la cui legislazione impone
restrizioni al trasferimento di fondi, concederanno la massima priorità
al trasferimento dei fondi destinati a essere versati a titolo di
alimenti o di ricupero delle spese e degli onorari incorsi per ogni
domanda regolata dalla Convenzione
Articolo 23
La Convenzione non impedisce che un altro strumento
internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o
che altre leggi dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il
riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione.
Articolo 24
La presente Convenzione si applica indipendentemente
dalla data in cui è stata pronunziata la decisione.
Qualora la decisione sia stata pronunziata prima
dell'entrata in vigore della Convenzione fra lo Stato d'origine e lo
Stato richiesto, essa sarà dichiarata esecutiva in questo ultimo Stato
solo per i pagamenti maturati dopo detta entrata in vigore.
Articolo 25
Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento,
dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese, nelle
sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la stessa dichiarazione, a
ogni atto pubblico redatto o ricevuto da una autorità o un pubblico
ufficiale ed esecutivo nello Stato d'origine, nella misura in cui dette
disposizioni possono essere applicate a detti atti.
Articolo 26
Ogni Stato contraente potrà, conformemente con
l'articolo 34, riservarsi il diritto di non riconoscere né dichiarare
esecutive:
1) le decisioni e le transazioni relative agli
alimenti dovuti per il periodo successivo al matrimonio o al ventunesimo
anno di età del creditore da parte di un debitore che non sia il coniuge
o l'ex coniuge del creditore;
2) le decisioni e le transazioni in materia di
obbligazioni alimentari:
a) fra collaterali;
b) fra affini;
3) le decisioni e le transazioni che non prevedono la
prestazione di alimenti a mezzo pagamenti periodici.
Nessuno Stato contraente che si sia servito di una
riserva potrà pretendere l'applicazione della Convenzione alle decisioni
e alle transazioni escluse dalla sua riserva.
Articolo 27
Qualora uno Stato contraente disponga, in materia di
obbligazioni alimentari, di due o più sistemi di diritto applicabili a
categorie differenti di persone, qualsiasi riferimento alla legislazione
di tale Stato dovrà essere inteso come riferentesi al sistema giuridico
che il suo diritto indica come applicabile a una categoria particolare
di persone.
Articolo 28
Se uno Stato contraente comprende due o più unità
territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per
ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in
materia di obblighi di alimenti:
1) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura
o all'autorità dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi
alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità territoriale
nella quale è stata pronunziata la decisione;
2) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura
o alla autorità dello Stato richiesto deve essere inteso come
riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorità dell'unità
territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o
l'esecuzione;
3) ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri
1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia
alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovrà essere
interpretato come includente tutte le norme ed i principi appropriati di
legge dello Stato contraente che disciplinano le unità territoriali che
lo formano;
4) ogni riferimento alla residenza abituale del
creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere
inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unità
territoriale nella quale è stata pronunziata la decisione.
Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento,
dichiarare che esso non applicherà una o più delle norme che precedono
ad una od a più disposizioni della Convenzione.
Articolo 29
La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni
fra gli Stati che ne sono Parti, la Convenzione sul riconoscimento o
l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei
confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
CAPITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 30
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri
della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua
Dodicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 31
Ogni Stato che è divenuto membro della Conferenza de
L Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla
Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che è Parte dello
Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla
presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all'articolo
35, primo paragrafo.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il
Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione avrà effetto soltanto per quanto riguarda
i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano
sollevato obiezioni alla sua adesione entro dodici mesi dalla ricezione
della notifica prevista al numero 3, dell'articolo 37. Tale obiezione
potrà essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica,
accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva
all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero
degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 32
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica,
dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, può dichiarare che
la Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori che esso
rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a più di essi. Tale
dichiarazione avrà effetto dal momento dell'entrata in vigore della
Convenzione per detto Stato.
In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovrà
essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'estensione avrà effetto nei rapporti fra gli Stati
contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica
prevista nell'articolo 37, numero 4, non abbiano sollevato obiezioni
all'estensione, e il territorio od i territori le cui relazioni
internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale
o per i quali sarà stata fatta la notifica.
Tale obiezione potrà anche essere sollevata da
qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o
approvazione della Convenzione successiva all'estensione.
Tali obiezioni dovranno essere notificate al
Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Articolo 33
Ogni Stato contraente che comprenda due o più unità
territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per
ciò che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in
materia di obbligazioni alimentari potrà, al momento della firma, della
ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione,
dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le unità
territoriali suddette o soltanto ad una od a più di esse e potrà, in
qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova
dichiarazione.
Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero
degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unità
territoriale alla quale si applica la Convenzione.
Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di
riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla
data in cui è invocato il riconoscimento, la Convenzione non è
applicabile all'unità territoriali in cui è stata pronunziata la
decisione.
Articolo 34
Ogni Stato potrà, non oltre il momento della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare
una o più delle riserve previste nell'articolo 26. Nessun'altra riserva
sarà ammessa.
Ogni Stato potrà anche, nel notificare una estensione
della Convenzione in conformità all'articolo 32, formulare una o più di
dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei
territori contemplati dall'estensione.
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento,
ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sarà
notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del
terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma
precedente.
Articolo 35
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 30.
In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:
- per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o
approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario
dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione;
- per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del
terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 31;
- per i territori ai quali è stata estesa la
Convenzione in conformità con l'articolo 32, il primo giorno del terzo
mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel
detto articolo.
Articolo 36
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a
partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità con
l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano
ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito
successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque
anni, a meno che non venga denunciata.
Ogni denuncia sarà notificata al Ministero degli
Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del
termine di cinque anni. Essa potrà limitarsi ad alcuni territori ai
quali si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dello
Stato che l'abbia notificata. La Convenzione resterà in vigore tra gli
altri Stati contraenti.
Articolo 37
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi
notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che
abbiano aderito in conformità con le disposizioni dell'articolo 31:
1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni
di cui all'articolo 30;
2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in
vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 35;
3) le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla
quale esse avranno effetto;
4) le estensioni di cui all'articolo 32 e la data
alla quale esse avranno effetto;
5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di
cui agli articoli 31 e 32;
6) le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e
32;
7) le denunce di cui all'articolo 36;
8) le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il
ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34.
In fede di che i sottoscritti, all'uopo
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese
e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare, che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi
Bassi e di cui una copia autenticata sarà inoltrata, per via
diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di
diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
(Seguono le firme).