HOME  Diritto di Famiglia Fonti  Comu -nitarie e Convenzioni   IMMIGRAZIONE

CITTADINANZA 

RADIOAMATORI  AVV. PEPE EMAIL
(back)   -   A cura dello Studio Legale Avv. Marco Pepe    

 

MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare 9-2-1999 n. 1958


Convenzione Internazionale di New York relativa al recupero degli alimenti all'estero del 20 giugno 1956 - adempimenti istruttori.
Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili, Ufficio studi e cooperazione internazionale.

 

Con circolare 18 aprile 1964, n. 30641/68 Gen. questo Ministero provvedeva ad emanare direttive per l'attuazione della Convenzione in oggetto indicata ed individuava procedure istruttorie di competenza delle Prefetture, da porre in essere relativamente alle funzioni svolte dall'Amministrazione dell'interno sia in qualità di "Autorità speditrice" che di "Istituzione intermediaria".

In occasione, ora, del trasferimento della materia in questione dal Servizio interventi di assistenza sociale all'Ufficio studi e cooperazione internazionale di questa Direzione generale, gli adempimenti a suo tempo previsti sono stati oggetto di attenta considerazione alla luce sia delle innovazioni introdotte nel diritto internazionale privato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, sia delle recenti disposizioni relative alla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché delle più generali esigenze di speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Anche in considerazione delle valutazioni espresse da rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato in occasione di incontri collegiali aventi per oggetto la Convenzione di New York, si rende, pertanto, necessario procedere ad una parziale integrazione delle disposizioni a suo tempo emanate in merito agli adempimenti che codeste Prefetture sono chiamate ad effettuare in qualità di organi periferici dell'"Istituzione intermediaria".

Al riguardo si richiama il disposto dell'art. 6, 1° comma, della citata Convenzione, in particolare nella parte in cui vengono specificate le competenze attribuite all'"Istituzione intermediaria", al fine di assicurare la riscossione degli alimenti in favore del creditore, che consistono:

a) nel promuovere transazioni finalizzate all'adempimento della obbligazione alimentare;

b) nell'esperire, quando sia necessario, un'azione giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti del creditore;

c) nel provvedere all'esecuzione delle sentenze straniere emesse dalla Autorità giudiziaria dello Stato di residenza del creditore.

Peraltro, dalla ormai consolidata esperienza in materia, si è avuto modo di verificare che la quasi totalità dei casi in cui si fa ricorso al procedimento tutorio previsto dalla Convenzione di New York rientra nella terza delle fattispecie previste dall'art. 6 e riguarda, essenzialmente, la richiesta di esecuzione di provvedimenti e atti giudiziari adottati all'estero.

In merito, questo Ministero ha considerato l'opportunità di semplificare, per quanto possibile, la procedura a suo tempo determinata, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti da effettuare e consentire una tempestiva istruttoria delle numerosissime istanze trasmesse dalle Autorità speditrici estere.

Pertanto, le SS.LL., per la parte relativa alle funzioni di "Istituzione intermediaria", finalizzate alla esecuzione di una sentenza o altro provvedimento idoneo emesso da un'Autorità straniera, vorranno provvedere, su invito della scrivente Direzione generale, a porre in essere i seguenti adempimenti:

 

A) Nella fase antecedente alla sentenza della Corte d'Appello italiana, di riconoscimento della sentenza straniera:

1. Notificare all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo, l'inizio del procedimento per la riscossione del debito alimentare ai sensi della Convenzione di New York.

Nel contempo invitare il debitore, nel suo stesso interesse, ad assumere contatti in via diretta, entro 30 gg. dalla data della notifica, con funzionari a ciò delegati della stessa Prefettura; specificando che in caso di mancata presentazione e perdurando l'inadempienza, gli atti verranno trasmessi alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato per dare inizio al procedimento di riconoscimento della sentenza straniera sulla base dei soli atti prodotti dalla parte attrice e trasmessi dall'Autorità speditrice.

2. Durante il relativo colloquio, invitare formalmente l'interessato ad iniziare, entro 30 gg. dalla data dell'incontro, i pagamenti dovuti a favore del beneficiario, rilevando nel contempo la volontà o meno del debitore di adempiere spontaneamente all'obbligazione alimentare per l'intero importo (o - come verificatosi - per altro eventualmente proposto). Tutte le dichiarazioni del debitore dovranno essere assunte a verbale, sottoscritto dal dichiarante e dal funzionario ricevente.

3. In caso di opposizione al suddetto adempimento, assumere a verbale i motivi di contestazione, soprattutto se concernenti il riconoscimento della sentenza straniera, per asserite violazioni dei diritti di difesa dovute ad irregolarità rispetto sia alla instaurazione del contraddittorio che alla costituzione in giudizio delle parti ed alla eventuale dichiarazione di contumacia (artt. 64 e 67 della Legge 31 maggio 1995 n. 218)

Si ricorda in proposito che la successiva Convenzione dell'Aja del 2 settembre 1973, ratificata con legge 24 ottobre 1980 n.745 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle obbligazioni alimentari, ha stabilito, tra l'altro, che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione possono essere rifiutati "se la decisione è stata ottenuta con frode in connessione ad una questione di procedura" (art. 5); mentre, in caso di decisione pronunciata "in contumacia", essa è "riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda è stato notificato alla parte contumace, secondo la legislazione dello Stato di origine e se, tenuto conto delle circostanze, tale parte ha avuto a disposizione un congruo termine per presentare la sua difesa" (art. 6).

Tutta la documentazione concernente i predetti adempimenti verrà quindi tempestivamente trasmessa a questo Ministero che provvederà - ove del caso - ad interessare la competente Avvocatura per le conseguenti procedure finalizzate alla pronuncia della sentenza italiana di riconoscimento della sentenza dell'Autorità straniera.

 

B) Nella fase successiva alla sentenza della Corte d'Appello italiana, di riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, la Prefettura provvederà:

1. ad assegnare all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo, il termine di 30 gg. per iniziare i pagamenti a favore del beneficiario; avvertendolo contestualmente che decorso inutilmente tale termine si trasmetteranno gli atti alla competente Avvocatura distrettuale per l'avvio del procedimento esecutivo in via coattiva.

Nel comunicare quanto sopra si rende opportuno sottolineare che non si ritiene più necessario effettuare, in sede amministrativa, accertamenti di alcun tipo relativamente alle condizioni economiche e patrimoniali del debitore che, ove necessario, saranno esperiti su iniziativa delle competenti Avvocature distrettuali, in sede di procedimento esecutivo giudiziario.

Per la più sollecita trattazione di tutte le pratiche in questione si pregano le SS.LL. di voler comunicare a questo Ministero il nominativo del funzionario responsabile, addetto alla trattazione della materia.

Nel confidare che mediante i criteri esposti i procedimenti relativi all'attuazione della Convenzione di New York abbiano un più rapido corso, si ringrazia per la sempre puntuale collaborazione e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.