MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare 9-2-1999 n. 1958
Convenzione Internazionale di New York
relativa al recupero degli alimenti all'estero del 20 giugno 1956 -
adempimenti istruttori.
Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione generale
dei servizi civili, Ufficio studi e cooperazione internazionale.
Con circolare 18 aprile 1964, n. 30641/68 Gen. questo
Ministero provvedeva ad emanare direttive per l'attuazione della
Convenzione in oggetto indicata ed individuava procedure istruttorie di
competenza delle Prefetture, da porre in essere relativamente alle
funzioni svolte dall'Amministrazione dell'interno sia in qualità di
"Autorità speditrice" che di "Istituzione intermediaria".
In occasione, ora, del trasferimento della materia in
questione dal Servizio interventi di assistenza sociale all'Ufficio
studi e cooperazione internazionale di questa Direzione generale, gli
adempimenti a suo tempo previsti sono stati oggetto di attenta
considerazione alla luce sia delle innovazioni introdotte nel diritto
internazionale privato in materia di riconoscimento di sentenze
straniere, sia delle recenti disposizioni relative alla tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché delle più
generali esigenze di speditezza e trasparenza dell'azione
amministrativa.
Anche in considerazione delle valutazioni espresse da
rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato in occasione di
incontri collegiali aventi per oggetto la Convenzione di New York, si
rende, pertanto, necessario procedere ad una parziale integrazione delle
disposizioni a suo tempo emanate in merito agli adempimenti che codeste
Prefetture sono chiamate ad effettuare in qualità di organi periferici
dell'"Istituzione intermediaria".
Al riguardo si richiama il disposto dell'art. 6, 1°
comma, della citata Convenzione, in particolare nella parte in cui
vengono specificate le competenze attribuite all'"Istituzione
intermediaria", al fine di assicurare la riscossione degli alimenti in
favore del creditore, che consistono:
a) nel promuovere transazioni finalizzate
all'adempimento della obbligazione alimentare;
b) nell'esperire, quando sia necessario, un'azione
giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto agli
alimenti del creditore;
c) nel provvedere all'esecuzione delle sentenze
straniere emesse dalla Autorità giudiziaria dello Stato di residenza del
creditore.
Peraltro, dalla ormai consolidata esperienza in
materia, si è avuto modo di verificare che la quasi totalità dei casi in
cui si fa ricorso al procedimento tutorio previsto dalla Convenzione di
New York rientra nella terza delle fattispecie previste dall'art. 6 e
riguarda, essenzialmente, la richiesta di esecuzione di provvedimenti e
atti giudiziari adottati all'estero.
In merito, questo Ministero ha considerato
l'opportunità di semplificare, per quanto possibile, la procedura a suo
tempo determinata, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti da
effettuare e consentire una tempestiva istruttoria delle numerosissime
istanze trasmesse dalle Autorità speditrici estere.
Pertanto, le SS.LL., per la parte relativa alle
funzioni di "Istituzione intermediaria", finalizzate alla esecuzione di
una sentenza o altro provvedimento idoneo emesso da un'Autorità
straniera, vorranno provvedere, su invito della scrivente Direzione
generale, a porre in essere i seguenti adempimenti:
A) Nella fase antecedente alla sentenza della
Corte d'Appello italiana, di riconoscimento della sentenza straniera:
1. Notificare all'interessato, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo, l'inizio
del procedimento per la riscossione del debito alimentare ai sensi della
Convenzione di New York.
Nel contempo invitare il debitore, nel suo stesso
interesse, ad assumere contatti in via diretta, entro 30 gg. dalla data
della notifica, con funzionari a ciò delegati della stessa Prefettura;
specificando che in caso di mancata presentazione e perdurando
l'inadempienza, gli atti verranno trasmessi alla competente Avvocatura
distrettuale dello Stato per dare inizio al procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera sulla base dei soli atti
prodotti dalla parte attrice e trasmessi dall'Autorità speditrice.
2. Durante il relativo colloquio, invitare
formalmente l'interessato ad iniziare, entro 30 gg. dalla data
dell'incontro, i pagamenti dovuti a favore del beneficiario, rilevando
nel contempo la volontà o meno del debitore di adempiere spontaneamente
all'obbligazione alimentare per l'intero importo (o - come verificatosi
- per altro eventualmente proposto). Tutte le dichiarazioni del debitore
dovranno essere assunte a verbale, sottoscritto dal dichiarante e dal
funzionario ricevente.
3. In caso di opposizione al suddetto adempimento,
assumere a verbale i motivi di contestazione, soprattutto se concernenti
il riconoscimento della sentenza straniera, per asserite violazioni dei
diritti di difesa dovute ad irregolarità rispetto sia alla instaurazione
del contraddittorio che alla costituzione in giudizio delle parti ed
alla eventuale dichiarazione di contumacia (artt. 64 e 67 della Legge 31
maggio 1995 n. 218)
Si ricorda in proposito che la successiva Convenzione
dell'Aja del 2 settembre 1973, ratificata con legge 24 ottobre 1980 n.745
concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle obbligazioni
alimentari, ha stabilito, tra l'altro, che il riconoscimento o
l'esecuzione della decisione possono essere rifiutati "se la decisione è
stata ottenuta con frode in connessione ad una questione di procedura"
(art. 5); mentre, in caso di decisione pronunciata "in contumacia", essa
è "riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se l'atto introduttivo del
giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda è stato
notificato alla parte contumace, secondo la legislazione dello Stato di
origine e se, tenuto conto delle circostanze, tale parte ha avuto a
disposizione un congruo termine per presentare la sua difesa" (art. 6).
Tutta la documentazione concernente i predetti
adempimenti verrà quindi tempestivamente trasmessa a questo Ministero
che provvederà - ove del caso - ad interessare la competente Avvocatura
per le conseguenti procedure finalizzate alla pronuncia della sentenza
italiana di riconoscimento della sentenza dell'Autorità straniera.
B) Nella fase successiva alla sentenza della Corte
d'Appello italiana, di riconoscimento degli effetti della sentenza
straniera, la Prefettura provvederà:
1. ad assegnare all'interessato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo, il termine
di 30 gg. per iniziare i pagamenti a favore del beneficiario;
avvertendolo contestualmente che decorso inutilmente tale termine si
trasmetteranno gli atti alla competente Avvocatura distrettuale per
l'avvio del procedimento esecutivo in via coattiva.
Nel comunicare quanto sopra si rende opportuno
sottolineare che non si ritiene più necessario effettuare, in sede
amministrativa, accertamenti di alcun tipo relativamente alle condizioni
economiche e patrimoniali del debitore che, ove necessario, saranno
esperiti su iniziativa delle competenti Avvocature distrettuali, in sede
di procedimento esecutivo giudiziario.
Per la più sollecita trattazione di tutte le pratiche
in questione si pregano le SS.LL. di voler comunicare a questo Ministero
il nominativo del funzionario responsabile, addetto alla trattazione
della materia.
Nel confidare che mediante i criteri esposti i
procedimenti relativi all'attuazione della Convenzione di New York
abbiano un più rapido corso, si ringrazia per la sempre puntuale
collaborazione e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.