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L. 4 maggio 1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
TITOLO I - Dell'affidamento dei minori
. . . . . . 1 - 5
TITOLO II - Dell'adozione:
Capo I - Disposizioni generali . . . . . .
. . . 6 - 7
Capo II - Della
dichiarazione di adottabilità. . . 8 - 21
Capo III - Dell'affidamento
preadottivo . . . . . . 22 - 24
Capo IV - Della dichiarazione
di adozione. . . . . 25 - 28
TITOLO III - Dell'adozione
internazionale:
Capo I - Dell'adozione di
minori stranieri. . . . 29 - 39
Capo II -
Dell'espatrio di minori a scopo di
adozione . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 43
TITOLO IV - Dell'adozione in casi
particolari:
Capo I -
Dell'adozione in casi particolari e dei
suoi effetti . . . . . . . . . . . . . . 44 - 55
Capo II - Delle
forme dell'adozione in casi
particolari. . . . . . . . . . . . . . . 56 - 57
TITOLO V - Modifiche al titolo VIII
del libro I dei
codice civile. . . . . . . . . . . . . . 58 - 67
TITOLO VI - Norme finali, penali e
transitorie . . . 68 - 82
TITOLO I
Dell'affidamento dei minori
(up)
1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi
speciali.
2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può
essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il
ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di
preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore
ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del
codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i
casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui
all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve
chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale
esercizio.
4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età
inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei
poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di
difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel
caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al
secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
5. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333
del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente
stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice
civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il
reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel
caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
TITOLO II
Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
(up)
6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i
quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad
educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta
anni l'età dell'adottando (1/a).
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi
(1/cost) (3/cost).
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148
(Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non consente
l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi
l'età
degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione
deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di
educazione. La stessa Corte, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (Gazz. Uff.
31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età
di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur
rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore. Con altra sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 349
(Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), la stessa Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in
cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando
esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti
non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore.
La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 361 (Gazz.
Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, sollevata in riferimento agli artt. 31 e 32
della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n.
10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai
sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se
non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche
quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se
ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non
comporti pregiudizio per il minore.
Capo II - Della
dichiarazione di adottabilità
(up)
8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza
maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al
comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di
assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
9. Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono
di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio
di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al
giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei
genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui
al
comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella
propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice
tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione
informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il
quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di
adottabilità.
10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato,
ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i
servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle
condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai
fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di
affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul
figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un
giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i
genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato
o
la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i
genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il
tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che
esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i
minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto
il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il
tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede
immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno
dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La
sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai
parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque
un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del
genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere
ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti,
nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa
la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i
termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra
formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i
presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono
avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di
adozione divenuta definitiva (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(up)
12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di
parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano
mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il
presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui
delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al
tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i
minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con
decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza
morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del
giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di
operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di
promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è
tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti
temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il
tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli
140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
14. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto
motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le
iniziative opportune (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(up)
15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per
i minorenni in carnera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o
la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista,
ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di
età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli
stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed
adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello
stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160
(Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo
comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di
adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni
dalla notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un
curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi
al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la
notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del
minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel
penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone
convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste
e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide
immediatamente dando lettura, del dispositivo della sentenza; questa deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio
nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del
minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale
possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica,
dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il
ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo
comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per
violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo
effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
(up)
19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei
genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della
maggiore età da parte dell'adottando.
21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in
quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla
pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non
può essere revocato.
Capo III - Dell'affidamento
preadottivo
(up)
22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per
i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la
domanda e presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e
può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6,
dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie
fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i
motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le
modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti
rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a
cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi
difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi
locali,
se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed
indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di
revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale
relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV - Della dichiarazione di
adozione
(up)
25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso
un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico
ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e,
senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato
in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici,
debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato
di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto,
dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi
affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi
adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il
decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione,
con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro
accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto
motivato.
Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in
Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18
e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di
nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo
25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i
divieti matrimoniali (1)
--------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno-3 luglio 1998, n. 240
(Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sollevata in riferimento all'art.
3
della Costituzione.
28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui
all'ultimo comma dell'articolo 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
(up)
Capo I - Dell'adozione di minori
stranieri
29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale
per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o
affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il
tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio
dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
30. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere
al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti
nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero
il
tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali
delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio
con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi
degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile (3/cost).
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n.
10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni
quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di
affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti
di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento
in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità
consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è
conforme alla legislazione di quello Stato.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni
quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli
affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti
di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi
adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che
lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è
ammesso ricorso per Cassazione.
33. Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato
efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un
periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque
questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento
preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso
gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui
all'articolo 25.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui
il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti
dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il
tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta
di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando
nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista
l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31,
qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello
Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali
o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del
provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio
del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato
di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto
conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla
protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai
commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del
minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento
preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica
l'articolo 37.
35. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per
l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire
l'introduzione
di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle
ipotesi di cui all'articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici,
al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni
(up)
di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del
minore nel paese di origine.
36. Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di
stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti
entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia
di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore,
ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello
Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che
eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di
minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia
superiore ai tre mesi.
37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica
la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti
necessari in caso di urgenza.
38. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle
pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri (1/b).
(1/b) Vedi il D.M. 28 giugno 1985, riportato al n. XV.
39. [Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana
acquista di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli
adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge] (1/c).
(1/c) Abrogato dall'art. 26, L. 5 febbraio 1992, n. 91, riportata alla voce
Cittadinanza.
Capo II - Dell'espatrio
di minori a scopo di adozione
(up)
40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un
cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto
dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di
idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei
coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento
preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i
minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza
perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione
e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di
un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può
essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si
applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età
che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo
interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale
per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in
mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
Capo I -
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
(up)
44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla
perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato
da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che
intende adottare (2).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44
(Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della
lettera b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre,
quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo
di età a diciotto anni.
45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo
legale rappresentante (2/a).
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se
ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz.
Uff. 24 febbraio 1988, n. 8) - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il
consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.
46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o
contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo
che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se
convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione
quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle
persone chiamate ad esprimerlo.
47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
(up)
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al
compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la
potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma
può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione
del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare,
salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
50. Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il
tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione
dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso
dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla
vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la
sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale
li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su
istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li
segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in
(up)
conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante.
55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295,
299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II - Delle forme
dell'adozione in casi particolari.
(up)
56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e
del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al
presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (2/b).
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la
competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
(2/b) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44
(Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, nella parte in cui,
limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consente al
giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione
dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.
57. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone
l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi
di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
(up)
58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età».
59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi
effetti».
60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non
si applicano alle persone minori di età.
61. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo
il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il
cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del
marito, assume il cognome della famiglia di lei».
62. L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti
dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure
contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunciata su domanda dell'adottato».
63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età».
(up)
64. L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune
informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando».
65. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede
con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte
di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
66. I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».
67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il
terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice
civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
(up)
68. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264,
316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di
minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile».
69. In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione
del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti
ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica
necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di
trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o
assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a lire 2.000.000.
71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a
terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da una a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato
per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è
aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della
relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del
tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il
minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio,
da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di
assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del
codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro
che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori
in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al
primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa fino a lire
2.000.000.
72. Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle
disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età
(up)
perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna
comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali
notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni.
(up)
74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale
non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune
indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche
d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale
alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal
giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di
assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11
agosto 1973, n. 533.
76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite
al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data medesima (3).
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 1° luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25
luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 76 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già
iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già
pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti
e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
78. Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo».
79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino
forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di
dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei
confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento (4).
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57,
sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni
quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve
prestare l'assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici
devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso
dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o
affiliato
e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza
che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
(4) La Corte costituzionale con sentenza 1° luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25
luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti
in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli
effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti
degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore. La
stessa Corte, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff. 24 febbraio
1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo comma,
nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante
nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di
età tra adottanti e adottato superi i 40 anni.
80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può
disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
(up)
81. L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore».
82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla
presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire
100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589
dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
(up)