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Il Regolamento n.593 del 17 giugno 2008, "Roma I" (il testo del Regolamento in formato PDF) (testo del Regolamento in formato HTML) Con il "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali n.593 del 17 giugno 2008 (c.d. "Roma I")" la Comunità Europea ha dettato una normativa uniforme per gli Stati membri in materia di diritto internazionale privato. Il Regolamento "Roma I" sostituisce la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, (ratificata con L. 18-12-1984 n. 975). Quale norma regolamentare, le questioni pregiudiziali riguardanti la validità, efficacia e l'interpretazione delle norme di conflitto possono essere sollevate solo dai Giudici di ultima istanza, mentre la Convenzione di Roma prevedeva che anche i giudici di appello avessero questa facoltà. A differenza della Convenzione di Roma del 1980, che era un vero e proprio accordo di diritto internazionale, tra Stati differenti, il Regolamento assume il rango di "norma regolamentare di diritto internazionale privato comunitario" (Tito Ballarino, Riv. di Diritto Internazionale, Giuffrè, 2008, pag. 44) . Per tale sua natura, la norma comunitaria è prevalente prevale rispetto al diritto interno italiano. Alcuni aspetti caratterizzanti il Regolamento: - la definizione di "residenza abituale" come criterio di collegamento e foro in cui può essere convenuto il venditore, il prestatore di servizi, il trasportatore, l'assicuratore. E' poi rilevante la residenza abituale nella protezione del consumatore; - L'esclusione delle obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali; - la libertà per le parti di scelta della legge applicabile; - il divieto di deroga delle norme comunitarie; - viene regolamentato il contratto di trasporto, anche di passeggeri, ed il contratto di assicurazione; (art.7). - | |