REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2008
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del

Trattato (2),

Considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2) A norma dell’articolo 6 5, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compa­tibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all’attuazione del principio

del ricono­scimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.

(5) Il programma dell’aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali («Roma I»).

(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note
(1)   GU C 318 del 23.12.2006, pag. 56.
(2)   Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.
(3)   GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
(4)   GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (6).

(8) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l’ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell’articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.

(9) Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili dovrebbero riguardare anche le polizze di carico qualora le obbligazioni derivanti da queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile.

Le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali

(10)  sono coperte dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/ 2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(11)  La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

(12)  L’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro.

(13)  Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note

(5)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)   GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14)  Qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l’applicazione di tali norme.

(15)  Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare ad una modifica sostanziale rispetto all’articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1) («Convenzione di Roma»), la formulazione del presente regolamento si allinea per quanto possibile all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.

(16)  Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

(17)  Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di «prestazione di servizi» e di «vendita di beni» la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regola­mento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche.

(14)  Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2), a prescindere dal fatto che si basino o meno su una controparte centrale.

(15)  In mancanza di scelta della legge, la legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista per lo specifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell’ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Nel caso di un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere considerati rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in funzione del suo baricentro.

(1)   GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1.

(2)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

(20)  Qualora il contratto presenti manifestamente un collega­mento più stretto con un paese diverso da quello indicato all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra laltro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

(21)  In mancanza di scelta, qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilitа di far rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento pi stretto. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

(22)  Per quanto concerne l’interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all’articolo 4, paragrafo 4, terza frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci. Ai fini del presente regolamento il termine «mittente» dovrebbe designare chiunque concluda un contratto di trasporto con il vettore e il termine «il vettore» dovrebbe designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto.

(23)  Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(24)  Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore relativamente modesto, e tener conto dell’evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di «attività diretta» come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), «presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività». Tale dichiarazione ricorda inoltre che «la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini della applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza,


con qualsiasi mezzo. In quest'ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente».

(25)  I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle dispo­sizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

(26)  Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (1), dovrebbero essere soggetti all’articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplina l’emissione o l’offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi d’investimento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore, ma non dovreb­bero comprendere gli aspetti che implicano la prestazione di servizi finanziari.

(27)  È opportuno prevedere varie deroghe alla regola generale di conflitto di leggi per i contratti conclusi da consumatori. In virtщ di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l’affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento

a tempo parziale di beni immobili (2).

(28)  È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all'applicabilitа di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un offerta fungibili. Analogamente, ogni­qualvolta tali strumenti sono emessi od offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l’emittente o l’offerente e il.

(1)   GU LA 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42).

(2)   GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

consumatore non dovrebbe essere necessariamente sog­getto all’applicazione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abituale del consumatore, data la necessità di assicurare l'uniformità delle clausole e condi­zioni di un emissione o di un offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell’ambito di tali sistemi o con l’operatore di tali sistemi.

 

 

(29)  Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi dei termini clausole e delle condizioni che disciplinano l’emissione, l’offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo dovrebbero compren­dere i termini che disciplinano, tra l’altro, l’assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe nel contesto dell’offerta nonché le materie di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, assicurando così che tutti i relativi aspetti contrattuali di un offerta che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore siano disciplinati da un unica legge.

 

 

(30)  Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE.

 

 

(31)  Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la realizzazione di un accordo formale designato come sistema a norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di

regolamento titoli (3).

 

 

(32)  In ragione del carattere particolare dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione, disposizioni specifiche dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza. Quindi l’articolo 6 non si dovrebbe applicare nel contesto di tali particolari contratti.

 

 

Allorché un contratto di assicurazione non relativo a grandi rischi ma che copre più di un rischio, di cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e almeno uno in un paese terzo, le norme speciali sui contratti di assicurazione di cui al presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto al rischio o ai rischi ubicati nello Stato membro o negli Stati membri pertinenti.

 

 

(34)  La norma sul contratto individuale di lavoro non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle norme di applicazione necessaria del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/ 71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori

nell’ambito di una prestazione di servizi (4).

(3)   GU L 166 dell11.6.1998, pag. 45.

(4)   GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(35)  Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo.

(36)  Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non dovrebbe escludere che il lavoratore esegua il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

(37)  Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe essere distinto dall’espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.

(38)  Nel contesto della cessione di crediti, il termine «rapporti» dovrebbe indicare chiaramente che l’articolo 14, para­grafo 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di obbligazioni. Tuttavia, il termine «rapporti» non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. In particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione.

(39)  La certezza del diritto richiederebbe una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto riguarda società, associazioni e persone giuridiche. Contrariamente all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/ 2001, che propone tre criteri, la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilita di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione.

(40)  Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni contrattuali nelle disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno

nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L’applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

(«direttiva sul commercio elettronico») (1) .

Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilitа di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle

informazioni trasmesse dagli Stati membri, l’elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta

ufficiale dellUnione europea.

(36)  La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(37)  Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalitа enunciato nello stesso articolo.

(38)  A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull’unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda, ha notificato il suo desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(39)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e senza pregiudizio all’articolo 4 dello stesso, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è ad esso vincolato né soggetto alla sua applicazione.

(40)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,


f)

g)

CAPO II

NORME UNIFORMI
Articolo 3

Libertà di scelta

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

 

CAMPO D APPLICAZIONE
Articolo 1

 

Campo d'applicazione materiale

1.      Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

2.      Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

a)         le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 13;

b)         le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;

c)         le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;

d)         le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;

e)         i compromessi, le clausole compromissorie e le conven­zioni sul foro competente;

le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una societа, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;

h)         la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i«trustee» e i beneficiari;

i)           le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;

CAPO II

NORME UNIFORMI
Articolo 3

Libertà di scelta

j) i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,  relativa all’assicurazione sulla vita (1), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione di attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.

3.      Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 18.

Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 7 per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri

3.      Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 7 per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri.


(SEGUE)