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REGOLAMENTO
(CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’ UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67,
paragrafo 5, secondo trattino, Vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico
e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di
cui all’articolo 251 del Trattato (2), Considerando
quanto segue: (1)
La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio,
la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino
implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria per il corretto
funzionamento del mercato interno. (2)
A norma
dell’articolo 6 5, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere
la promozione della compatibilità delle
regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza
giurisdizionale. (3)
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999
ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità
giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia
civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di
misure per l’attuazione di tale principio. (4)
Il 30 novembre 2000
il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del
Consiglio di misure relative all’attuazione del principio del
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma ravvisa nelle misure relative
all’armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che
facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni. (5)
Il programma
dell’aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5
novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di
conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali («Roma I»). (6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 56. (2) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008. (3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. (4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- designino la
medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza
circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze. (7) Il campo di applicazione materiale e le
disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 luglio 2007, sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (6). (8) I rapporti di famiglia dovrebbero
comprendere l’ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i
parenti collaterali. Il riferimento, nell’articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti
che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia
dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del
giudice adito. (9) Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da
altri strumenti negoziabili dovrebbero riguardare anche le polizze di carico qualora le obbligazioni derivanti da
queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile. (10) sono coperte dall’articolo 12 del
regolamento (CE) n. 864/ 2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere
escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. (11)
La libertà delle parti di scegliere la
legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema
delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. (12) L’accordo tra le parti volto a
conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza
esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe
essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della
legge risulta in modo chiaro. (13) Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363
del 20.12.2006, pag. 1). (6)
GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40. (14) (15) Allorché è operata la scelta della
legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un
paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non
dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle disposizioni della legge di quel
paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma
dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia
stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare ad
una modifica sostanziale rispetto all’articolo 3, paragrafo 3, della
Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1) («Convenzione di Roma»), la formulazione del presente
regolamento si allinea per quanto possibile all’articolo 14 del regolamento
(CE) n. 864/2007. (16) Per contribuire al conseguimento
dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo,
le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di
prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di
valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il
collegamento più stretto con la situazione. (17) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di «prestazione di servizi» e di «vendita di beni» la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche. (14) Per quanto concerne la legge
applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere
quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati
regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 4
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2), a prescindere dal fatto che si basino o meno su una
controparte centrale. (15) In mancanza di scelta della legge, la
legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista
per lo specifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i
tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare
nell’ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere
disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la
prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Nel caso di
un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere
considerati rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la
prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in
funzione del suo baricentro. (1)
GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1. (2) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del
19.3.2008, pag. 33). (20) Qualora il contratto presenti
manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello
indicato all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe
prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per
determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra laltro, se il contratto in
questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti. (21) In mancanza di scelta, qualora la legge
applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilitа di far
rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in
quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve effettuare la
prestazione caratteristica del contratto, il contratto dovrebbe essere
disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento pi
stretto. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il
contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad
altri contratti. (22) Per quanto concerne l’interpretazione dei contratti di trasporto di
merci, non si
mira ad una modifica sostanziale rispetto all’articolo 4, paragrafo 4, terza
frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio
e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci
dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci. Ai fini del
presente regolamento il termine «mittente» dovrebbe designare chiunque concluda
un contratto di trasporto con il vettore e il termine «il vettore» dovrebbe
designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a
prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto. (23) Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti
tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto
non lo siano le norme generali. (24) Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da
consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le
spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore
relativamente modesto, e tener conto dell’evoluzione delle tecniche di
commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il
regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al
concetto di «attività diretta» come condizione d’applicazione della norma che
tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un
interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente
regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e
della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001
precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c),
«presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato
membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che
comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso
nell’ambito di dette attività». Tale dichiarazione ricorda inoltre che «la mera
accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini della
applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a
concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente
concluso a distanza, (25) I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del
paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del
consumatore sia stato concluso quale risultato dell’esercizio da parte del
professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La
stessa tutela andrebbe
garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali
o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale,
diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità
di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato
di tali attività. (26) Ai fini del presente regolamento, i
servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi
accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A
e B dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la
vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno
nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (1), dovrebbero
essere soggetti all’articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si
faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplina l’emissione o
l’offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al
rimborso di quote negli organismi d’investimento collettivo, tali riferimenti
dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l’emittente o
l’offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che
implicano la prestazione di servizi finanziari. (27) È opportuno prevedere varie deroghe
alla regola generale di conflitto di leggi per i contratti conclusi da
consumatori. In virtщ di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe
applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o
l’affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la
tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di beni immobili (2). (28) È importante assicurare che i diritti e
le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti
alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in
quanto ciò potrebbe portare all'applicabilitа di leggi diverse per ciascuno
degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una
negoziazione e un offerta fungibili. Analogamente, ogniqualvolta tali
strumenti sono emessi od offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra
l’emittente o l’offerente e il. (1) GU LA 375 del 31.12.1985, pag. 3.
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42). (2)
GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83. consumatore non
dovrebbe essere necessariamente soggetto all’applicazione obbligatoria della
legge vigente nel paese di residenza abituale del consumatore, data la
necessità di assicurare l'uniformità delle clausole e condizioni di un
emissione o di un offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi
multilaterali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), per i quali si
dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore
non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell’ambito di
tali sistemi o con l’operatore di tali sistemi. (29) Ai fini del presente regolamento, i
riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi dei termini clausole e
delle condizioni che disciplinano l’emissione,
l’offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori
mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli
organismi di investimento collettivo dovrebbero comprendere i termini che
disciplinano, tra l’altro, l’assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti
in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe
nel contesto dell’offerta nonché le materie di cui agli articoli 10, 11, 12 e
13, assicurando così che tutti i relativi aspetti contrattuali di un offerta
che vincolano l’emittente o l’offerente al consumatore siano disciplinati da un
unica legge. (30) Ai fini del presente regolamento, gli
strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui
all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE. (31) Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare la realizzazione di un accordo formale designato come sistema a
norma dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento
titoli (3). (32) In ragione del carattere particolare
dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione, disposizioni
specifiche dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei passeggeri e
dei titolari di polizza. Quindi l’articolo 6 non si dovrebbe applicare nel
contesto di tali particolari contratti. (34) La norma sul contratto individuale di
lavoro non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle norme di applicazione
necessaria del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/ 71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi (4). (3)
GU L 166 dell11.6.1998, pag. 45. (4)
GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. (35) (36) Per quanto riguarda i contratti di
lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere
considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese
d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero. La conclusione di un
nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di
lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro
originario non dovrebbe escludere che il lavoratore esegua il suo lavoro in un
altro paese in modo temporaneo. (37) Considerazioni di pubblico interesse
giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri
possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di
applicazione necessaria. Il concetto di «norme di applicazione necessaria»
dovrebbe essere distinto dall’espressione «disposizioni alle quali non è
permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più
restrittiva. (38) Nel contesto della cessione di crediti,
il termine «rapporti» dovrebbe indicare chiaramente che l’articolo 14, paragrafo
1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra
cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono
trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di
obbligazioni. Tuttavia, il termine «rapporti» non dovrebbe essere inteso come
riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. In
particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne
una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe
limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la
cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione. (39) La certezza del diritto richiederebbe
una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto
riguarda società, associazioni e persone giuridiche. Contrariamente
all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/ 2001, che propone tre
criteri, la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi ad un solo
criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilita di
prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione. (40) Occorrerebbe evitare la dispersione
delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra
tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità
di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni
contrattuali nelle disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a materie
particolari. Il presente regolamento non dovrebbe
pregiudicare l’applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a
contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono
essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente
regolamento. L’applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile
designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera
circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari
quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (1) . informazioni trasmesse dagli Stati
membri, l’elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. (36) La Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni
secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e
concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie
settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali. (37) Poiché l’obiettivo del presente
regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri
e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente
regolamento, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalitа
enunciato nello stesso articolo. (38) A norma dell’articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull’unione
europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda, ha
notificato il suo desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del
presente regolamento. (39) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato
sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e senza
pregiudizio all’articolo 4 dello stesso, il Regno Unito non partecipa
all’adozione del presente regolamento e non è ad esso vincolato né soggetto
alla sua applicazione. (40) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’unione
europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né
soggetta alla sua applicazione,
CAPO I CAMPO D APPLICAZIONE Campo d'applicazione materiale 1.
Il presente regolamento si applica, in
circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni
contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare,
alle materie fiscali, doganali o amministrative. 2. Sono esclusi dal campo d’applicazione
del presente regolamento: a)
le
questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo
13; b)
le
obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la
legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le
obbligazioni alimentari; c)
le
obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi
patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti
comparabili al matrimonio,
nonché dalle successioni; d)
le
obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri
strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali
altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile; e)
i
compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente; le questioni
inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti
quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità
giuridica, l’organizzazione
interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità
personale dei soci e degli
organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; la questione di
stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte
ai terzi il mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una societа, altra
associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la
società, altra associazione o persona giuridica; h)
la
costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti,
i«trustee» e i beneficiari; i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali; CAPO II NORME UNIFORMI Libertà
di scelta j)
i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti
diversi dalle imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio,
del 5 novembre 2002, relativa
all’assicurazione sulla vita (1), aventi lo scopo di erogare ai
lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un impresa o di un gruppo
di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in
caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione di
attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. 3. Il presente regolamento non si applica
alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 18. 3. Nel presente regolamento, per «Stato
membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente
regolamento. Tuttavia, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 7 per «Stato
membro» si intendono tutti gli Stati membri. (SEGUE) |