Legga 31 maggio
1995, n. 218 .
Riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3
giugno 1995, n. 128, S.O.
INDICE
Epigrafe
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Oggetto della legge.
2. Convenzioni internazionali.
TITOLO II
Giurisdizione italiana
3. Ambito della giurisdizione.
4. Accettazione e deroga della giurisdizione.
5. Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.
6. Questioni preliminari.
7. Pendenza di un processo straniero.
8. Momento determinante della giurisdizione.
9. Giurisdizione volontaria.
10. Materia cautelare.
11. Rilevabilità del difetto di giurisdizione.
12. Legge regolatrice del processo.
TITOLO III
Diritto applicabile
Capo I
Disposizioni generali
13. Rinvio.
14. Conoscenza della legge straniera applicabile.
15. Interpretazione e applicazione della legge straniera.
16. Ordine pubblico.
17. Norme di applicazione necessaria.
18. Ordinamenti plurilegislativi.
19. Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze.
Capo II
Capacità e diritti delle persone fisiche
20. Capacità giuridica delle persone fisiche.
21. Commorienza.
22. Scomparsa, assenza e morte presunta.
23. Capacità di agire delle persone fisiche.
24. Diritti della personalità.
Capo III
Persone giuridiche
25. Società ed altri enti.
Capo IV
Rapporti di famiglia
26. Promessa di matrimonio.
27. Condizioni per contrarre matrimonio.
28. Forma del matrimonio.
29. Rapporti personali tra coniugi.
30. Rapporti patrimoniali tra coniugi.
31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio.
32. Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio.
33. Filiazione.
34. Legittimazione.
35. Riconoscimento di figlio naturale.
36. Rapporti tra genitori e figli.
37. Giurisdizione in materia di filiazione.
Capo V
Adozione
38. Adozione.
39. Rapporto fra adottato e famiglia adottiva.
40. Giurisdizione in materia di adozione.
41. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.
Capo VI
Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
42. Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei
minori.
43. Protezione dei maggiori d'età.
44. Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori
d'età.
45. Obbligazioni alimentari nella famiglia.
Capo VII
Successioni
46. Successione per causa di morte.
47. Capacità di testare.
48. Forma del testamento.
49. Successione dello Stato.
50. Giurisdizione in materia successoria.
Capo VIII
Diritti reali
51. Possesso e diritti reali.
52. Diritti reali su beni in transito.
53. Usucapione di beni mobili.
54. Diritti su beni immateriali.
55. Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali.
Capo IX
Donazioni
56. Donazioni.
Capo X
Obbligazioni contrattuali
57. Obbligazioni contrattuali.
Capo XI
Obbligazioni non contrattuali
58. Promessa unilaterale.
59. Titoli di credito.
60. Rappresentanza volontaria.
61. Obbligazioni nascenti dalla legge.
62. Responsabilità per fatto illecito.
63. Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.
TITOLO IV
Efficacia di sentenze ed atti stranieri
64. Riconoscimento di sentenze straniere.
65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri.
66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria.
67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria e contestazione del riconoscimento.
68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.
69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.
70. Esecuzione richiesta in via diplomatica.
71. Notificazione di atti di autorità straniere.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
72. Disposizioni transitorie.
73. Abrogazioni.
74. Entrata in vigore.
Disposizioni generali
1.
Oggetto della legge.
1. La presente legge
determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per
l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle
sentenze e degli atti stranieri.
2.
Convenzioni internazionali.
1. Le disposizioni della
presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di
tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
TITOLO II
Giurisdizione italiana
3.
Ambito della giurisdizione.
1. La giurisdizione
italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a
stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura
civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste
inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e
protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi
con la legge 21 giugno 1971 n.804 e successive modificazioni in vigore
per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di
una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai
criteri stabiliti per la competenza per territorio.
4.
Accettazione e deroga della giurisdizione.
1. Quando non vi
sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le
parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia
provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana
può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice
straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata
per iscritto e la causa verte su diritti disponibili
3. La deroga è
inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
5.
Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.
1. La giurisdizione
italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni
immobili situati all'estero.
6.
Questioni preliminari.
1. Il giudice
italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella
giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per
decidere sulla domanda proposta.
7.
Pendenza di un processo straniero.
1. Quando, nel corso del
giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di
domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un
giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende
il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o
se il provvedimento straniero non è riconosciuto
nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa
riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa
innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato
in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di
pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano
può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
8.
Momento determinante della giurisdizione.
1. Per la determinazione
della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di
procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le
norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
9.
Giurisdizione volontaria.
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste,
oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in
quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un
giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un
cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso
riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la
legge italiana.
10.
Materia cautelare.
1. In materia cautelare, la
giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere
eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel
merito.
11.
Rilevabilità del difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di
giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e
grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia
espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato
e grado del processo, se il convenuto è contumace, se
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale
12.
Legge regolatrice del processo.
1. Il processo civile che si
svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
13.
Rinvio.
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge
straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale
privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il
diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge
italiana.
2. L'applicazione del comma 1
è tuttavia esclusa:
a) nei
casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la
legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle
parti interessate;
b)
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in
relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3. Nei casi di cui agli
articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce
all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
4. Quando la presente legge
dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si
segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla
convenzione.
14.
Conoscenza della legge straniera applicabile.
1. L'accertamento
della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A
tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può
altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non
riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto
delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa.
In mancanza si applica la legge italiana.
15.
Interpretazione e applicazione della legge straniera.
1. La legge straniera
è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
16.
Ordine pubblico.
1. La legge straniera non
è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
2. In tal caso si applica la
legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.
17.
Norme di applicazione necessaria.
1. È
fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo,
debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
18.
Ordinamenti plurilegislativi.
1. Se nell'ordinamento dello
Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono
più sistemi normativi a base territoriale o personale, la
legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da
quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non
possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il
quale il caso di specie presenta il collegamento più
stretto.
19.
Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze.
1. Nei casi in cui
le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di
una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la
legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di
residenza.
2. Se la persona ha
più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli
Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento
più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella
italiana, questa prevale.
20.
Capacità giuridica delle persone fisiche.
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di
capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto,
sono disciplinate dalla stessa legge.
21.
Commorienza.
1. Quando occorre stabilire
la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse
sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge
regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
22.
Scomparsa, assenza e morte presunta.
1. I presupposti e
gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una
persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione
italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se
l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era
in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa,
dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti
giuridici nell'ordinamento italiano.
23.
Capacità di agire delle persone fisiche.
1. La capacità di
agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive
condizioni speciali di capacità di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti
tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata
capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante
dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale
incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti
unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in
cui l'atto è compiuto può invocare
l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale
soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza
loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità
dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai
commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia
e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a
diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui
l'atto è compiuto.
24.
Diritti della personalità.
1. L'esistenza ed il
contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un
rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale
rapporto.
2. Le conseguenze della
violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge
applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Capo III - Persone
giuridiche
25.
Società ed altri enti.
1. Le società, le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato,
anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge
dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana
se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero
se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono
disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la
natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e
l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le
modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di
perdita della qualità di associato o socio nonché
i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le
obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della
legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede
statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati
diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle
leggi di detti Stati interessati.
Capo IV - Rapporti di
famiglia
26.
Promessa di matrimonio.
1. La promessa di matrimonio
e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge
nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
27.
Condizioni per contrarre matrimonio.
1. La capacità
matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia
acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in
Italia.
28.
Forma del matrimonio.
1. Il matrimonio
è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di
almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge
dello Stato di comune residenza in tale momento.
29.
Rapporti personali tra coniugi.
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o
più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello
Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
30.
Rapporti patrimoniali tra coniugi.
1. I rapporti patrimoniali
tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti
personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui
almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di
essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul
diritto applicabile è valido se è considerato
tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo
è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti
patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è
opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni
immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in
cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte
dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
31.
Separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. La separazione
personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge
nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o
di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello
Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
2. La separazione personale e
lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge
straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
32.
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio,
di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino
italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
33.
Filiazione.
1. Lo stato di
figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al
momento della nascita.
2. È legittimo il
figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori
è cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del
figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato
di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale
legge.
34.
Legittimazione.
1. La
legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla
legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la
legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui
è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui
confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata
ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene
conto della sua cittadinanza al momento della morte.
35.
Riconoscimento di figlio naturale.
1. Le condizioni
per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del
genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua
legge nazionale.
3. La forma del
riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui
esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
36.
Rapporti tra genitori e figli.
1. I rapporti
personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la
potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale
del figlio.
37.
Giurisdizione in materia di filiazione.
1. In materia di filiazione e
di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3
e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino
italiano o risiede in Italia.
Capo V - Adozione
38.
Adozione.
1. I presupposti, la
costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto
nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza,
dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento
dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando
è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore,
idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2. È in ogni caso
salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne
per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
39.
Rapporto fra adottato e famiglia adottiva.
1. I rapporti personali e
patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti
di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli
adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale
gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel
quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
40.
Giurisdizione in materia di adozione.
1. I giudici italiani hanno
giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli
adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
b)
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti
personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti
ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre
che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione
si è costituita in base al diritto italiano.
41.
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.
1. I provvedimenti
stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi
degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le
disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Capo VI - Protezione
degli incapaci e obblighi alimentari
42.
Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori.
1. La protezione dei minori
è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge
applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la
Legge 24 ottobre 1980 n. 742.
2. Le disposizioni della
Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto
dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
43.
Protezione dei maggiori d'età.
1. I presupposti e
gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di
età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha
la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia,
per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni
dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure
previste dalla legge italiana.
44.
Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età.
1. La giurisdizione
italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di
età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e
9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via
provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino
in Italia.
2. Quando in base
all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di
un provvedimento straniero in materia di capacità di uno
straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i
provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
45.
Obbligazioni alimentari nella famiglia.
1. Le obbligazioni
alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980 n.745.
Capo VII - Successioni
46.
Successione per causa di morte.
1. La successione
per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della
morte.
2. Il soggetto della cui
eredità si tratta può sottoporre, con
dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale
Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta
non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai
legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona
della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria
è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo
che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del
luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o
più beni ereditari.
47.
Capacità di testare.
1. La
capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di
revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al
momento del testamento, della modifica o della revoca.
48.
Forma del testamento.
1. Il testamento
è valido, quanto alla forma, se è considerato
tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero
dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento
o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il
domicilio o la residenza.
49.
Successione dello Stato.
1. Quando la legge
applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in
Italia sono devoluti allo Stato italiano.
50.
Giurisdizione in materia successoria.
1. In materia
successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il
defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la
successione si è aperta in Italia;
c) se la
parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è
situata in Italia;
d) se il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato
la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni
immobili situati all'estero;
e) se la
domanda concerne beni situati in Italia.
Capo VIII - Diritti
reali
51.
Possesso e diritti reali.
1. Il possesso, la
proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed
immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si
trovano.
2. La stessa legge ne regola
l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in
cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di
famiglia o da un contratto.
52.
Diritti reali su beni in transito.
1. I diritti reali su beni in
transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.
53.
Usucapione di beni mobili.
1. L'usucapione di
beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il
bene si trova al compimento del termine prescritto.
54.
Diritti su beni immateriali.
1. I diritti su beni
immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.
55.
Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali.
1. La pubblicità
degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti
reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si
trova al momento dall'atto.
Capo IX - Donazioni
56.
Donazioni.
1. Le donazioni
sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della
donazione.
2. Il donante può,
con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre
la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è
valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge
che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale
l'atto è compiuto.
Capo X - Obbligazioni
contrattuali
57.
Obbligazioni contrattuali.
1. Le obbligazioni
contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del
19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1980, senza pregiudizio delle
altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI -
Obbligazioni non contrattuali
58.
Promessa unilaterale.
1. La promessa
unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
59.
Titoli di credito.
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso
regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del
7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
, convertito dalla Legge 22.dicembre 1932 n. 1946, e del 19
marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077 , convertito dalla
Legge 4.1.1934,n. 61.
2. Tali disposizioni si
applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli
Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno
Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di
credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo
è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella
principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna
è stata assunta.
60.
Rappresentanza volontaria.
1. La
rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato
in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli
agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o
conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la
legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i
suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei
poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se
considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato in cui è posto in essere.
61.
Obbligazioni nascenti dalla legge.
1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il
pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non
diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge
dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva
l'obbligazione.
62.
Responsabilità per fatto illecito.
1. La
responsabilità per fatto illecito è regolata
dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della
legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha
causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito
coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si
applica la legge di tale Stato.
63.
Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.
1. La
responsabilità per danno da prodotto è regolata,
a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il
domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello
Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il
produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in
commercio senza il suo consenso.
TITOLO IV
Efficacia di sentenze
ed atti stranieri
64.
Riconoscimento di sentenze straniere.
1. La sentenza
straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario
il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il
giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i
princìpi sulla competenza giurisdizionale propri
dell'ordinamento italiano;
b) l'atto
introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del
convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del
luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati
i diritti essenziali della difesa;
c) le
parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si
è svolto il processo o la contumacia è stata
dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa
è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa
non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice
italiano passata in giudicato;
f) non
pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto
e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
g) le sue
disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico
65.
Riconoscimento di provvedimenti stranieri.
1. Hanno effetto in Italia i
provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone
nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti
della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle
autorità dello Stato la cui legge è richiamata
dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento
di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano
stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
66.
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.
1. I provvedimenti stranieri
di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario
il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le
condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono
pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge
è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o
producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché
emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati
da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
67.
Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria e contestazione del riconoscimento.
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere
alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il
provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al
provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha
luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con
efficacia limitata al giudizio.
68.
Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.
1. Le norme di cui
all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato
estero e ivi muniti di forza esecutiva.
69.
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.
1. Le sentenze e i
provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova
da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della
corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi
di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza
è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere
unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha
ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo
stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in
camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti
al giudice competente.
4. Può disporsi
l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché
essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o
l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste
dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili
con i princìpi dell'ordinamento italiano.
70.
Esecuzione richiesta in via diplomatica.
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata
non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal
giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere
71.
Notificazione di atti di autorità straniere.
1. La notificazione di
citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal
pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la
notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta
in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene
secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia
si osservano le modalità richieste dall'autorità
straniera in quanto compatibili con i princìpi
dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere
consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
TITOLO V
Disposizioni
transitorie e finali
72.
Disposizioni transitorie.
1. La presente legge si
applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in
vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite
prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale
privato.
2. I giudizi pendenti sono
decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la
giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
73.
Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli
dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice
civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di
procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura
civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996 .
1. La presente legge entra in
vigore il 1
settembre 1995; gli articoli
dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996 .